Il cessionario e l’uso del certificato ex art. 50 TUB per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo
avv. Stefania Pasi

avv. Stefania Pasi

Si occupa di attività di procura in ambito giudiziale e stragiudiziale per primari istituti bancari e/o cessionari di credito bancario.

N. 4/2021
Il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
La Corte Cassazione con la sentenza n. 31577 del 3/12/2019 ha precisato che tale vantaggio vale anche per i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione – e conseguentemente anche ai loro mandatari – e ciò sulla base dell’interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 4, comma 1, L. n. 130 del 1999.

Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha ritenuto infondato la tesi dei ricorrenti, i quali invocavano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 TUB, per avere la Corte d’Appello ritenuto che la società resistente, pur non essendo una Banca, bensì la mandataria della società cessionaria, potesse godere del privilegio di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base del mero estratto conto “certificato” conforme alle scritture contabili della banca.

La Corte però smonta tale tesi richiamando il contenuto dell’art. 4 L. 130/1999, il quale dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l’art. 58, comma 3 TUB, in base al quale:

– anzitutto i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione,

– ed inoltre che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti“.

Non devono quindi sorgere dubbi sulla possibilità da parte del cessionario, e della sua mandataria, di utilizzare nel procedimento monitorio la speciale prerogativa concessa dal legislatore all’art. 50 del Testo Unico Bancario – che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale volta a fornire alle banche strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche.

Il principio enunciato è certamente utile per chi si occupa di NPL e che quindi potrà godere di un’agevolazione nell’onere probatorio, potendo produrre unitamente al ricorso solo l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB.

Avv. Stefania Pasi
(riproduzione riservata)

Stefania Pasi

Stefania Pasi

Si occupa di attività di procura in ambito giudiziale e stragiudiziale per primari istituti bancari e/o cessionari di credito bancario.

PUBBLICATO IL

22 / 03 / 2021

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