N. 11/2021
Nell’ultimo anno, è argomento sempre più dibattuto quello della crisi delle imprese e della situazione di maggior difficoltà economica venutasi a creare con la pandemia mondiale da Covid 19.
A onor del vero, un sempre maggior impoverimento con conseguente inadempimento alle obbligazioni assunte – ad esempio in relazione al mancato pagamento delle rate di mutuo o allo scoperto di conto corrente – iniziò a manifestarsi già nel primo decennio degli anni 2000.
Per far fronte a questa situazione di indebitamento eccessivo, la Legge n. 3/2012 prevede la possibilità – per i debitori esclusi dalla legge fallimentare (soprattutto i piccoli imprenditori ed i consumatori) – di accedere a tre distinti istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento, istituti in cui gli organi giudicanti si avvalgono dell’opera degli Organismi di composizione della crisi (chiamati OCC).
Come noto, gli istituti introdotti dalla legge sul sovraindebitamento sono: 1- l’accordo di composizione della crisi o di ristrutturazione dei debiti, 2- il piano del consumatore e 3- la liquidazione del patrimonio
L’importanza di questa legge e dei suoi possibili risvolti spinge il legislatore, al fine di auspicare il ricorso alle nuove procedure così introdotte, a modificare nel 2015 l’art. 480, 2 comma c.p.c..
Tra i tre istituti di cui sopra, quello di nostro interesse è costituito dalla procedura di liquidazione del patrimonio, disciplinata dall’art. 14-ter della L. n. 3/2012 e ss, attraverso la quale il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i propri beni.
L’iter previsto per la procedura di liquidazione sembra, ai più, molto rigida per quel che concerne la sfera dei creditori in quanto questi ultimi, stando alla giurisprudenza di merito sinora maggioritaria (ad eccezione del Tribunale di Udine, 29.06.2020), non possono che rispettare l’unico termine fissato e comunicato dal Liquidatore giudiziale ai sensi dell’ art 14 sexies L. n. 3/2012 per la presentazione delle proprie istanze di ammissione alla procedura di liquidazione.
Con una recente ordinanza datata 7 febbraio 2021 ed emessa dal Tribunale di Ancona, viene nuovamente dichiarata l’inammissibilità della domanda tardiva.
Detta ordinanza, seguendo l’orami consolidato orientamento del Tribunale di Ancona (cfr. Trib. Ancona 11.11.2019 e 14.11.2019; ma dello stesso avviso anche i Tribunali di Salerno del 6.11.2020 e Forlì 23.06.2020) dispone ancora una volta l’inammissibilità delle domande tardive di ammissione alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, sempre che il creditore abbia ricevuto la comunicazione del liquidatore con l’indicazione del termine fissato per la presentazione delle istanze e non lo abbia rispettato.
Il Giudice, nel solco dei ridetti pronunciamenti, ribadisce che la “L. 3/2012 non prevede una specifica disciplina per l’ammissibilità (e l’eventuale trattazione) di domande di partecipazione “tardive”, ritenuto che quanto evidenziato, esclusa l’applicabilità analogica della disciplina fallimentare, giustifichi la declaratoria di inammissibilità delle domande tardive de quibus tenuto conto che i relativi creditori hanno ricevuto la comunicazione ex art 14 sexies L 3/12”.
Gli organi giudicanti, attenendosi fedelmente al dettato della L n.3/2012, riterrebbero non applicabile per analogia la normativa fallimentare alla procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento poiché – così in parte motiva – si può ricorrere all’ interpretazione analogica laddove manchi una norma specifica. Tale circostanza non si verifica nell’accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio, la quale è una procedura propria e autonoma, appunto disciplinata dagli art 14 ter e ss, e che non prevede la fattispecie delle domande tardive.
A parere di chi scrive, il termine fissato dal liquidatore giudiziale per la presentazione delle domande di ammissione – sebbene non sia definito perentorio dal legislatore – è (prudenzialmente e alla luce di quanto sopra visto) da considerarsi tale ed il creditore che abbia ricevuto la comunicazione ex art 14 sexies con l’indicazione di detto termine, non può far altro che annotarselo con diligenza sulla propria agenda e rispettarlo se non vuol vedersi dichiarata inammissibile la propria istanza.