N. 14/2021
In materia di titolarità del credito ceduto e avviso al debitore, la recentissima ordinanza della Cassazione (Sez. Civ. III, ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021), ribadisce come la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione del credito (in blocco) è bastevole a dispensare il cessionario dall’obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore.
Nei fatti, il debitore aveva instaurato giudizio di opposizione al precetto notificato dalla cessionaria in forza di titolo esecutivo ottenuto dalla cedente, contestandone la mancata titolarità del credito in capo alla cessionaria.
L’opposizione veniva accolta, in quanto non era stata fornita la prova della comunicazione scritta dell’avvenuta cessione notificata al debitore interessato.
Le argomentazioni del Tribunale di primo grado sono state confermate dalla competente Corte d’Appello che ha ribadito l‘importanza della comunicazione scritta per l’individuazione del credito elencato nell’annuncio della Gazzetta Ufficiale.
La cessionaria proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, ribaltando le decisioni precedenti, sostenenva che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (..).”
In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Tale tesi si ritrova in altre pronunce della Corte di legittimità, che sempre di recente ha evidenziato come la notificazione ex art. 1264 c.c. non sia imprescindibile per legittimare la titolarità del credito in capo al cessionario : “con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l’unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all’art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anzichè al cessionario” Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713.
La giurisprudenza di legittimità, dunque, consolida l’orientamento secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione del credito (in blocco) è sufficiente a dispensare il cessionario dall’obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore, che spesso è oggetto di continue contestazioni in sede di opposizioni agli atti esecutivi, contenzioso all’ordine del giorno per chi svolge attività legale nell’ambito Npl.