N. 17/2021
La giurisprudenza ha avuto più volte occasione di pronunciarsi sulla possibilità, da parte dei creditori di uno dei due coniugi, di esperire azione revocatoria ordinaria nei riguardi di negozi traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali minori sui medesimi compiuti in esecuzione di accordi omologati in sede di separazione consensuale (v. ad es. Cass. 04.07.2019, sentenza n. 17908; Cass. 15.04.2019, ordinanza n. 10443; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1404, Cass. 10 aprile 2013, sentenza n. 8678).
Da ultimo, il Tribunale di Terni con sentenza n. 180 del 17 febbraio 2021, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, ha ribadito l’assoggettabilità all’azione revocatoria ordinaria, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2901 c.c., degli atti di disposizione compiuti in ottemperanza agli accordi raggiunti tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata.
Ciò sulla base dell’argomentazione per cui tali atti traggono origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l’accordo separativo, che costituisce parte dell’operazione revocabile, e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, co. 3, c.c.
L’azione revocatoria, pertanto, non è ostacolata né dalla pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né dal fatto che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli.
Sono infatti in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé – di fonte legale – ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
In tale sede sarà compito del Giudice aver riguardo all’atto dispositivo in uno con l’accordo separativo, anche quando sia stato espressamente impugnato soltanto il contratto di cessione immobiliare, al fine di stabilire se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi anteriore rispetto all’atto dispositivo nonché per stabilire se si tratti di atto a titolo oneroso o gratuito e integrare i presupposti ex art. 2901, co. 1, c.c.
Nel caso in esame, il Tribunale di Terni ha accolto la domanda promossa dalla Banca creditrice dichiarando l’inefficacia nei confronti della stessa, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di disposizione col quale il marito, con verbale di separazione consensuale con la propria moglie, aveva assegnato a quest’ultima la piena proprietà di alcuni immobili.
Il Tribunale ha infatti accertato l’anteriorità del credito sorto a favore dell’istituto rispetto all’atto dispositivo posto in essere dal coniuge fideiussore in ottemperanza agli accordi raggiunti con la moglie in sede di separazione consensuale omologata nonchè la sussistenza di una consistente diminuzione patrimoniale (eventus damni), tale da rendere più incerta la possibilità di soddisfacimento del credito da parte del creditore istante.
Quanto alla qualificazione dell’atto dispositivo – a titolo gratuito piuttosto che a titolo oneroso – il Giudice ha rilevato come da verbale di separazione gli stessi coniugi avevano dichiarato trattarsi di disposizione a titolo gratuito e con finalità solutorio-compensativa in considerazione della modesta entità del reddito della moglie. Ciò ha comportato, sul piano dell’elemento soggettivo, la sufficienza della prova della consapevolezza da parte del coniuge fideiussore del pregiudizio arrecato all’istituto bancario ai fini dell’accoglimento della domanda.
In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Terni si inserisce e rende ormai granitico il solco giurisprudenziale da tempo tracciato sul tema, offrendo valida tutela al creditore pregiudicato dagli effetti spoliativi contenuti da accordi di separazione opportunamente confezionati.