N. 23/2021
La riforma delle procedure concorsuali introdotta con il D.lgs 14 del 2019 ha apportato, tra le tante, importanti modifiche alla L. n. 3 del 27 gennaio 2012 cercando di colmare alcuni “vuoti normativi” riscontrati nella prima versione della norma, che ha spesso costretto gli addetti del settore ad una corposa opera interpretativa.
Il legislatore, prendendo spunto da numerose pronunce della Giurisprudenza, anche di merito, e dalla prassi consolidatasi in molti Tribunali Italiani è intervenuto inserendo l’art. 7bis derubricato “Procedure familiari”. Con detto articolo è stata prevista la possibilità, per i membri della stessa famiglia, di presentare un unico ricorso volto ad ottenere l’ammissione ai benefici della citata legge.
Di notevole importanza, per la fase prodromica della procedura, la circostanza che vi sarà la nomina di un unico gestore della crisi nonostante la presenza di più debitori. Quest’ultimo avrà la possibilità, in particolare per i debiti cointestati, di svolgere le attività di indagini utili alla redazione della relazione assicurando il coordinamento tra le singole posizioni.
Ulteriore dato che merita di essere attenzionato è quello riguardante quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7bis nel quale è stabilito che le masse attive e passive dei debitori devono essere tenute distinte. Detta previsione normativa, che ad una prima lettura potrebbe risultare una scelta infelice del legislatore, potrà essere derogata qualora vi siano posizioni debitorie cointestate tra i debitori ricorrenti.
Accade infatti sovente che, soprattutto nel caso in cui i ricorrenti siano marito e moglie, la posizione debitoria origini da un contratto di mutuo ipotecario cointestato su un immobile in comproprietà tra i coniugi per i quali quest’ultimi siano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine e per il quale la banca sia in procinto di avviare le procedure giudiziarie di recupero del credito.
Prima dell’introduzione dell’art. 7bis, i due coniugi dovevano obbligatoriamente presentare due ricorsi separati e, una volta avviata la procedura, vi erano notevoli difficoltà di coordinamento proprio con riferimento alle posizioni cointestate.
Poteva inoltre accadere che uno dei due coniugi non venisse ammesso alla procedura di sovraindebitamento in quanto il ricorso non era corredato della documentazione richiesta, per mancanza del requisito della meritevolezza o per la sussistenza di una delle cause di inammissibilità richieste dall’art. 7, comma 2, lettere a) e b)
Il correttivo inserito dalla riforma si applica a tutte le procedure previste dalla L 3/2012.
Nel caso di accordo con i creditori (“miniconcordato”) la proposta avanzata dai debitori andrà approvata con il voto favorevole dei creditori che rappresentino il 60% del crediti complessivi. Si ricorda per completezza espositiva che sono esclusi dal voto i creditori muniti di pegno o ipoteca per i quali sia prevista l’integrale soddisfazione.
Nell’ambito delle procedure familiari che coinvolgono due coniugi, la voce passiva più consistente è costituita dal mutuo ipotecario contratto dai debitori con gli istituti di credito utile per l’acquisto dell’abitazione. La previsione di un quorum pari al 60% per l’approvazione della proposta dei debitori garantisce indubbiamente alla banca un potere di controllo sulla procedura tutte le volte in cui il mutuo costituisca la voce di debito più elevata per i debitori. L’istituto di credito titolare del contratto di mutuo potrà infatti opporsi al piano “concordatario” proposto dai debitori.
Discorso diverso va fatto per la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14ter L. 3/2012 ove per l’avvio della procedura non è previsto il voto dei creditori ma il giudice, ritenuta valida la proposta presentata dai debitori, emetterà il provvedimento di ammissione dei debitori ai benefici previsti dalla L. 3/2012 nominando il liquidatore e disponendo ai sensi dell’art. 14quinquies della citata norma.
Il Liquidatore nominato avrà l’onere di redigere lo stato passivo garantendo i relativi ordini di privilegio per ciascun creditore. Il vantaggio per la banca mutuante sarà in questo caso rappresentato dalla possibilità di soddisfarsi interamente in privilegio sulla vendita del bene oggetto di mutuo. Invero, nel corso della procedura familiare, il bene, seppur in comproprietà tra due soggetti differenti, potrà essere venduto pro indiviso.
Circostanza questa che, prima dell’avvento delle procedure familiari, non sarebbe stata scevra di difficoltà sia per gli organi della procedura che per gli istituti di credito i quali sarebbero stati gravati dall’onere di insinuarsi in due differenti procedure per il medesimo credito.
Avv. Romano Ferlazzo
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