Responsabilità penale per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ex art. 388 c.p. quinto comma.
Officium NPL

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N. 27/2021

La vicenda in esame trae origine dall’atto compiuto da un legale rappresentante di una società s.r.l. che, pur avendo ricevuto la notifica di pignoramento delle quote societarie di cui era titolare, provvedeva – senza l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione – a cederle a un terzo soggetto sottraendole così alla procedura esecutiva in danno del creditore procedente.

Con ordinanza, il Tribunale penale di Bari ed in accoglimento dell’appello proposto da P.M. ex artt. 310 e 322 bis c.p.p., disponeva il sequestro preventivo delle quote di partecipazione, avverso al quale veniva proposto ricorso per Cassazione.

Fra i motivi  a sostegno della difesa,  veniva dedotta principalmente   la violazione  di legge per erronea applicazione dell’art. 2471 c.c., sulla scorta della circostanza per cui il pignoramento di quote societarie si esegue mediante la notifica al debitore ed alla società, ma necessariamente si completa con la successiva iscrizione nel registro delle imprese, contestando la mancata valutazione del fatto che il pignoramento si è in realtà perfezionato con la trascrizione dopo molti giorni dalla cessione delle quote.

Invece, occorre evidenziare il diverso parere della Suprema Corte che, ritenendo il ricorso infondato provvedeva al rigetto con sentenza (Cass. Pen. Sez. VI, 29/05/2020, n. 16495) rilevando  che – agli effetti penali – non vi è dubbio che sin dal momento in cui il debitore abbia ricevuto l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. da parte dell’ufficiale giudiziario, lo stesso debba astenersi dal porre in essere attività sottrattive o distrattive.

La fattispecie di reato ex art. 388 c.p. è integrata a prescindere dal perfezionamento di quelle ulteriori formalità prescritte dal  codice di procedura civile ai fini della validità ed efficacia del pignoramento sotteso.

Di conseguenza, l’atto di disposizione di beni effettuato dal debitore (senza autorizzazione) che abbia ricevuto anche la sola ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 c.p.c., è di per sé sufficiente ad integrare il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all’art. 388 c.p. quinto comma.

Le ulteriori formalità previste dalla normativa processuale civile in relazione alla diversa natura dei beni (immobili, mobili o crediti) da sottoporre ad esecuzione forzata ed alle differenti discipline che ne regolano l’opponibilità rispetto ai terzi, non assumono rilevanza agli effetti penali, ma solo ai fini del perfezionamento del pignoramento e agli effetti della prosecuzione della procedura di espropriazione forzata.

Infatti, in applicazione del predetto principio la Corte di Cassazione ha ritenuto “immune da censure il sequestro preventivo di quote di s.r.l. che l’indagato, in assenza di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, aveva ceduto a terzi successivamente alla notificazione del pignoramento, ma prima della sua iscrizione nel registro delle imprese.”

Avv. Antonino Sanzone

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PUBBLICATO IL

02 / 08 / 2021

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