N. 35/2021
Prendendo spunto dall’esigenza di rispetto degli impegni derivanti dalle raccomandazioni europee, per come previsto dal PNRR, il Legislatore si appresta a novellare, ancora una volta, il codice di rito civile. L’intento è quello di ordinare in maniera più sistematica il processo civile, anche in considerazione del nuovo strumento telematico, ma soprattutto di ridurre in maniera significativa i tempi di risoluzione delle controversie.
In quest’ottica, l’idea preliminare sta nel potenziamento dello strumento della Risoluzione Alternativa delle Controversie, cd. ADR, tanto con incentivazioni di carattere fiscale, quanto allargando l’ambito di obbligatorietà di mediazione e di negoziazione assistita.
Con riguardo alle controversie di merito si prospetta un potenziamento dello strumento del ricorso, piuttosto che della citazione. Pur tuttavia, resta ferma la regola della specificità e della completezza delle difese sin dai primi atti difensivi, anche con riferimento agli strumenti probatori offerti. Affinché il contraddittorio si instauri, sin dall’inizio, sull’intera materia del contendere, restano scadenzati in maniera diversa i tempi di prima comparizione e di proposizione di domande riconvenzionali con le repliche.
Nell’ottica di una maggiore duttilità del processo rispetto al dato reale, il giudice potrà formulare una proposta di conciliazione sino all’introito della causa per la decisione, e nelle materie con oggetto diritti disponibili potrà emettere, già in corso di causa, ordinanze di accoglimento (o di rigetto) provvisorie. Anche il giudizio sommario di cognizione, ora procedimento semplificato di cognizione, viene interessato dall’intervento legislativo.
Resta confermata la possibilità di udienza telematica, ed unico rito si prospetta per tutte le controversie in materia di famiglia. Novità anche per il Giudice di Pace con il deposito telematico degli atti. Ribadito, in tema di impugnazione, sia con l’appello, sia in cassazione, il sistema dei “filtri”, soprattutto con lo scopo di disincentivare cause con scarsa probabilità di successo.
In materia di esecuzioni, la riforma introduce numerose novità.
In primo luogo, scomparirà la formula esecutiva, sostituita da un’attestazione di conformità all’originale. In ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc resteranno sospesi i termini del precetto, a decorrere dalla presentazione della domanda di autorizzazione al giudice e sino al compimento della ispezione. Ancora, si ridurranno i tempi per il deposito della documentazione ipocatastale, che andrà eseguito entro i termini di deposito dell’istanza di vendita e con possibilità di una sola proroga, non oltre i quarantacinque giorni. Le relazioni di stima e gli avvisi di vendita dovranno essere redatti seguendo schemi standardizzati; il termine del versamento del saldo prezzo verrà fissato a 90 giorni, pena la decadenza dell’aggiudicatario. Incisivo l’intervento sulla figura del professionista delegato alle vendite: la delega avrà durata annuale, con possibile rinnovo o revoca. In tale periodo il delegato dovrà svolgere almeno tre esperimenti di vendita, relazionando tempestivamente al GE. Inoltre, nell’ipotesi di cui all’art 597 cpc e, comunque, in caso di assenza di contestazioni, il professionista delegato potrà esso stesso dichiarare esecutivo il progetto di distribuzione, provvedendo entro 7 giorni ai pagamenti.
Un esame più approfondito e puntuale della novella sarà sicuramente d’obbligo dopo l’approvazione del testo definitivo da parte dell’Assemblea parlamentare. E tuttavia, sin d’ora, gli interpreti e gli operatori hanno gli elementi per un dibattito circa la congruità della impostazione ai fini dello scopo che il legislatore si è prefissato che, come già ricordato, oltre ad una razionalizzazione di tutto quanto si è succeduto via via negli anni in tema di processo civile, attiene soprattutto ad una maggiore velocità di definizione delle controversie.
Sotto questo profilo, a questo punto, non possono passare inosservate le riserve espresse dall’Avvocatura con la nota congiunta dell’Organismo Congressuale Forense, dell’Unione Nazionale Camere Civili e del Consiglio Nazionale Forense, in data 2 luglio 2021, che ricorda come sia la stessa giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 12310 /2015) a rilevare come un eccessivo ricorso agli strumenti delle preclusioni e delle decadenze possa risolversi in un labirinto che, paradossalmente, intasa e complica la macchina giudiziaria, dilatandone i tempi, a volte, osserva l’Avvocatura, a discapito del cittadino e del suo diritto di adire la Giustizia.
D’altra parte, qualsiasi riforma diviene in sé insufficiente, se del pari non si perviene ad un potenziamento e adeguamento degli uffici alle specificità della attuale domanda di giustizia. Sarà il tempo, la prassi e l’ordito degli operatori a costituire il banco di prova di questa ennesima riforma.
Avv. Chiara Buttà
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