Mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti degli ausiliari del G.E.
avv. Vittorio Miano

avv. Vittorio Miano

Si occupa di diritto civile, bancario e fallimentare con particolare focus sulla gestione di crediti non performing secured.

N. 40/2021

Capita sempre più frequentemente di assistere ad azioni da parte dei debitori tese a rallentare l’andamento delle operazioni di vendita impugnando atti compiuti dagli ausiliari del G.E..

A tal riguardo è interessante analizzare l’opposizione promossa ex art 617 c.p.c. dal debitore avverso l’avviso di vendita pubblicato dal delegato alla vendita.

Sul punto preme rilevare che nel caso di specie il mezzo di impugnazione corretto, ai sensi dell’art 591 ter c.p.c., è il reclamo e non l’opposizione agli atti esecutivi.

Quanto appena affermato trova sostegno nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che ha appunto precisato che “il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è infatti esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell’esecuzione, il quale è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo […] l’atto invece riferibile non al giudice, ma ad un suo ausiliario, è sottoponibile al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato” (così Cass. Civ. Sez VI, 20.01.2011, n.1335), ovverosia nel caso di specie dalla disposizione di cui all’art. 591 ter c.p.c.. (In tali termini, Trib. Civile di Lucca, 20/10/2021 e  Trib. Civile di Brescia sez. fall. 21 ottobre 2020).

L’opposizione ex art 617 c.p.c. è quindi invece azionabile soltanto nell’ipotesi in cui si voglia opporre il successivo provvedimento del G.E. che abbia fatto proprio, quale presupposto, l’atto del delegato.

La Suprema Corte con la pronuncia del 26/06/2006 n. 14707 ha chiaramente statuito che l’opposizione è l’unico mezzo esperibile avverso le ordinanze del giudice dell’esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato in relazione alle difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione.

Da ultimo è importante delineare l’ambito operativo dello strumento disciplinato dall’art 591 ter c.p.c.così come osservato dalla Corte di Cassazione con la recente pronuncia del 09/05/2019 n. 12238.

In particolare gli atti con i quali il G.E. dia istruzioni al professionista o decida sul reclamo avverso i provvedimenti di quest’ultimo devono intendersi come meramente ordinatori e pertanto non vincolano il G.E. nell’adozione dei successivi provvedimenti della procedura. Analogamente il reclamo al collegio contro i provvedimenti del giudice genera un provvedimento che non ha natura decisoria e non è quindi suscettibile di passare in giudicato.

Infine, eventuali nullità non rilevate in sede di reclamo ex art 591 ter c.p.c. potranno invece essere oggetto di doglianza nella successiva opposizione ex art 617 c.p.c del successivo provvedimento che avrà adottato il G.E..

Alla luce di quanto appena riportato è quindi utile verificare le impugnazioni promosse in modo da monitorare e compulsare il G.E. nell’adozione dei provvedimenti utili sia a dare corso alle vendite che al contempo per valutare compiutamente offerte transattive che nelle more dovessero pervenire dall’opponente / reclamante.

 

Avv. Vittorio Miano

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Si occupa di diritto civile, bancario e fallimentare con particolare focus sulla gestione di crediti non performing secured.

PUBBLICATO IL

13 / 12 / 2021

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