Concordato preventivo omologato non rispettato? Fallimento (quasi) assicurato
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N.7/2022

“Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo. n. 5/2006 e dal D.lvo. n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 L.Fall.”

Questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022 sulla questione relativa all’ammissibilità dell’istanza di fallimento nei confronti di impresa già ammessa al concordato preventivo in seguito omologato ex artt. 6 e 7 L.F. indipendentemente dall’intervenuta risoluzione del concordato.

Vero è infatti che è la stessa disciplina della Legge Fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D. Lgs. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 169/2007 a prevedere tale principio.

E questa è anche la soluzione prospettata dalle SS. UU. civili della Corte di Cassazione rispetto alla questione ad esse rimessa dalla Prima sezione, relativa all’ammissibilità dell’istanza di fallimento ex art. 6 e 7 della L. Fall. nei confronti di società già ammessa al concordato preventivo poi omologato, in assenza dell’intervenuta risoluzione del medesimo concordato.

È inoltre doveroso segnalare all’interlocutore, che si riscontrano dei precedenti di legittimità che, pur non occupandosi specificamente della peculiare problematica, avevano dato per presupposto che la dichiarazione di fallimento potesse avvenire in assenza della previa risoluzione del concordato omologato.

Tale indirizzo, tuttavia, non ha trovato piena condivisione da parte di autorevole dottrina, secondo la quale la possibilità di fallimento “omisso medio” troverebbe ostacolo nella specialità della disciplina concordataria.

Ma non solo: anche la sentenza della Corte costituzionale n. 106/2004, benché intervenuta prima della riforma della Legge fallimentare, aveva espresso il principio secondo cui la subordinazione della dichiarazione di fallimento, per obbligazioni anteriori al concordato, alla previa risoluzione di quest’ultimo non risultava affatto imposta dall’ordinamento.

Venendo poi all’esame della pronuncia in commento preme evidenziare quanto segue: con sentenza n. 4696 del 14.2.2022, le Sezioni Unite civili hanno ricordato come tra la procedura concordataria e quella fallimentare debba sussistere un coordinamento asimmetrico, volto ad attribuire preminenza allo scopo preventivo e alternativo della prima, anche indipendentemente dalla priorità temporale di presentazione delle relative istanze (principio di prevenzione).

Tale assunto, tuttavia, non si pone in contrasto con la tesi del fallimento senza risoluzione: “l’avvenuta omologazione, la chiusura della procedura concordataria e l’accesso del debitore alla fase esecutiva dell’accordo comportano comunque l’applicazione dei principi generali di responsabilità, compresa, se dalla mancata esecuzione dell’accordo si debbano trarre elementi di insolvenza, la dichiarazione di fallimento”.

Da qui l’enunciazione del principio di diritto in commento.

 

Dott. Federica Luri

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

21 / 02 / 2022

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