N. 8/2022
La vicenda in commento trae origine dall’atto compiuto da un soggetto privato che – a seguito della notifica del pignoramento immobiliare su due beni immobili di sua proprietà – provvedeva a trasferire alla moglie tali beni trascrivendo i relativi contratti di vendita nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione del vincolo esecutivo da parte del creditore.
La sentenza in commento (Cass. Pen. Sez. VI, n. 5538 del 22.11.2021 dep. 16.02.2022) ritendendo che la condotta accertata dalla sentenza impugnata sia stata correttamente qualificata per i fatti suindicati, ha statuito il principio di diritto secondo cui integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento (previsto e punito dall’art. 388 c.p. quinto comma) l’atto dispositivo su un bene immobile compiuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento, ma prima della sua trascrizione nei registri immobiliari.
Infatti, il predetto delitto secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale sussiste ogni qual volta che si compia un’azione diretta ad eludere il vincolo esecutivo sia con condotta idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata sia che crei ostacoli o ritardi per gli organi della procedura esecutiva nel reperimento del compendio esecutato rendendo di fatto difficoltosa la concreta attuazione delle pretese, delle facoltà e dei diritti il cui pieno soddisfacimento l’ordinamento giuridico intende tutelare.
La condotta di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, assume forme diverse, in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti.
La sottrazione di un bene mobile pignorato si connota come spostamento materiale del bene, al contrario, in caso di beni immobili vengono attivate condotte diverse in particolare quella consistente in negozi dispositivi di diritti, tra cui in primis la vendita del bene.
Nella giurisprudenza della Sesta Sezione Penale Cass. è sorto un contrasto sul momento iniziale dell’operatività della fattispecie di cui all’art. 388, quinto comma, cod. pen. in caso di pignoramento immobiliare.
Infatti il pignoramento immobiliare è un atto «a struttura complessa», in quanto all’iniziativa del creditore fanno seguito dapprima l’ingiunzione redatta dall’ufficiale giudiziario e notificata ai sensi dell’art. 492 cod. proc. civ. (con la quale al debitore viene ingiunto «di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi») e, da ultimo, la trascrizione dello stesso atto nei pubblici registri immobiliari richiesta dal creditore pignorante.
Pertanto in un primo momento, la Sesta Sezione Penale statuiva che non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l’atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento ma prima della trascrizione di quest’ultimo perché il pignoramento, in assenza della trascrizione nei registri immobiliari, non si è ancora perfezionato e, dunque, il reato di cui all’art. 388, quinto comma, cod. pen. non è configurabile.
Di parere opposto, invece, il più recente e prevalente orientamento della predetta Sezione, secondo la quale integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all’art. 388, comma quinto, cod. pen., l’atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l’ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all’espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l’ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai predetti fini, l’essenza dell’atto non è data dall’opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell’ingiunzione.
In conclusione, la pronuncia della Corte si inserisce nel solco già tracciato dalla più recente giurisprudenza, infatti come già per altra statuizione (Cass. Pen. Sez. VI, n. 16495 del 04.02.2020 dep. 29.05.2020), agli effetti penali non vi è dubbio che sin dal momento in cui il debitore abbia ricevuto l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. da parte dell’ufficiale giudiziario, lo stesso debba astenersi dal porre in essere attività sottrattive o distrattive al fine di non incorrere nella commissione del reato.
Avv. Antonino Sanzone
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