N. 22/2022
Il Tribunale di Catania, con un recente provvedimento emesso in materia fallimentare e relativo ad una società incorporata (sent. n. 27121, del 9 dicembre 2021), ha avuto modo di chiarire la portata dell’art. 10 L.F., il cui primo comma dispone che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”.
Facendo un passo indietro, occorre in questa sede soffermare l’attenzione sulla fusione societaria la quale, disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, si caratterizza per essere un’operazione straordinaria che mira a concentrare più società in un’unica entità. Da un punto di vista pratico, la fusione può così avvenire: i) per unione: laddove due o più società si estinguono e, per l’effetto, ne viene costituita una nuova; ii) per incorporazione: laddove una società ne assorbe delle altre le quali, proprio in virtù dell’incorporazione, si estinguono.
Che si tratti di fusione per unione o di fusione per incorporazione, le conseguenze dell’operazione sono le medesime, ovverosia l’estinzione delle società fuse o incorporate, la successione della società risultante nei diritti e negli obblighi delle società estinte e, infine, la prosecuzione di quest’ultima in tutti i rapporti – anche processuali – anteriori alla fusione in capo alle società preesistenti.
Alla luce delle premesse svolte, è facilmente intuibile come l’operazione di cui trattasi abbia dei risvolti meritevoli di attenzione in relazione alle sorti delle società cancellate.
A tal riguardo, il Tribunale etneo, oltre a ritenere applicabile al caso di specie l’art. 10 L.F., ha precisato come detta norma assolva a una funzione di tutela del ceto creditorio da condotte in grado – sia pure in astratto – di diminuire la responsabilità dell’imprenditore siccome delineata, in linea generale, dall’art 2740 c.c., a nulla rilevando gli obiettivi societari e imprenditoriali che quest’ultimo si prefigge con la cessazione della società fusa, e ciò in coerenza con un orientamento della Corte di legittimità secondo cui un fenomeno di riorganizzazione societaria non può realizzare una causa di sottrazione dell’impresa dalla soggezione alle procedure concorsuali (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 4737, del 21.02.2020).
In quest’ottica, viene evidenziato come sia vero che, con la fusione, venga realizzata una continuità dei rapporti giuridici in essere, ma risulta parimenti vero che i creditori della società fusa si troveranno a concorrere sul patrimonio della stessa insieme con i creditori della società incorporante e, in ragione di ciò, non v’è chi non veda come l’anzidetta circostanza sia suscettibile di incidere negativamente sulle effettive possibilità di soddisfazione del ceto creditorio.
In conclusione, il Tribunale di Catania, con la sentenza in commento, ha ritenuto che la società – cancellata dal registro delle imprese successivamente alla fusione – possa fallire ex art. 10 L.F., entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e, soprattutto, ha avuto il merito di definire in maniera puntuale il reale obiettivo perseguito dal Legislatore con la formulazione del già menzionato articolo.
Avv. Filippo Furfaro
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