N.30/2022
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, com’è noto, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca, soltanto nel caso in cui, avendo avuto riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata: a) l’estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all’attività criminosa; b) l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto.
Il tema diviene estremamente interessante con riferimento alle cessioni in blocco di crediti deteriorati, laddove il credito ceduto abbia ad oggetto un asset immobiliare sottoposto a sequestro o confisca: con la cartolarizzazione, infatti, il menzionato problema dell’accertamento della buona fede viene traslato dalla banca cedente alla società veicolo cessionaria.
In tale ambito, si inserisce una recentissima sentenza della Suprema Corte – Cass. Pen. Sez. III, n. 33110 del 05.05.2022 dep. 08.09.2022 – la quale ha stabilito che nell’ambito di un’operazione finanziaria di cartolarizzazione, la buonafede della cessionaria sussiste anche se il sequestro o la confisca siano avvenuti ante cessione, ammesso che la banca cedente, all’epoca dell’erogazione del finanziamento, abbia realizzato un’operazione bancaria priva di anomalie.
Il caso di specie è sorto nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione dove parte debitrice contestava il riconoscimento del vincolo ipotecario a favore della banca creditrice. La pronuncia in commento, si inserisce nel solco già tracciato dalla più recente giurisprudenza in tema di buona fede nel creditore ipotecario, la quale evidenzia come questa sussista nel fatto che l’iscrizione della ipoteca sia avvenuta nell’ambito di un’operazione bancaria priva di anomalie, a nulla rilevando che la cessione dei crediti sia avvenuta in epoca successiva.
Sul punto deve richiamarsi la condivisa affermazione con cui la Suprema Corte, in un’altra occasione – Cass. Pen. Sez. V, n. 1841 del 24.11.2016, dep. 2017 – ha evidenziato come il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia, preesistente al sequestro, non è precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del provvedimento ablativo, atteso che la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina soltanto la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone sia i diritti che gli oneri e i rischi.
Infine, con ulteriore autorevole pronuncia, la medesima Corte – Cass. Pen. Sez. Unite. n 29847 del 31.05.2018 dep. 03.07.2018 – ha statuito che il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica della cedente e nella titolarità del credito, ha la possibilità di dimostrare l’esistenza della buonafede per l’accertamento del credito garantito, anche laddove abbia acquisito lo stesso successivamente al sequestro del bene, sicché il provvedimento ablativo non è, in quanto tale, preclusivo dell’ammissibilità delle ragioni creditorie in capo al terzo cessionario del credito.
Per chiudere vorrei evidenziare come, nel caso di cessione di crediti non performing, le norme del diritto comune, spesso, vanno combinate con la normativa negoziale, emergente dai contratti di cessione: nei quali cedente e cessionaria si accordano sulle cd. clausole di indennizzo.
Pertanto, se il credito ceduto avesse ad oggetto un immobile sottoposto a confisca o sequestro, prima o dopo della cessione, le controparti risolverebbero le eventuali controversie, tramite l’applicazione delle suddette normative che, nella maggior parte dei casi, prevedono l’obbligo in capo alla banca cedente di riacquistare il credito.
Avv. Antonino Sanzone
(riproduzione riservata)