Regolamento Ue 2021/557: meno vincoli o più divieti ad alcune tipologie di cartolarizzazioni?
Officium NPL

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N. 31/2022

Come noto, la cartolarizzazione è una tecnica finanziaria, regolata e regolamenta per legge, che consiste nella vendita di crediti vantati dalla banca, a una società chiamata veicolo, in inglese (special purpose vehicle) abbreviato “SPV”.

In cambio, quest’ultima corrisponde alla banca la liquidità equivalente al valore dei mutui comprati, ed emette, come garanzia, dei titoli obbligazionari riferiti ai mutui stessi, trasformando di fatto i crediti in carta, da qui il nome cartolarizzazione.

La pratica è risalente e disciplinata sin dal 1999 con l’altrettanto nota Legge n. 130.

Tuttavia, come tutte le normative, la stessa è stata soggetta a varie evoluzioni. Così nel 2021, l’UE, con i Regolamenti n. 557 e n. 558, ha cercato di fornire un quadro più chiaro ed attualizzato alla normativa già in campo, dettando nuove disposizioni.

Considerando che ogni singolo ente bancario gestisce un portafoglio in cui convergono svariate posizioni in sofferenza, è necessario e indispensabile che tale mercato sia disciplinato da una normativa che tenga conto della crisi causata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, tanto da consentire alle banche e agli altri intermediari finanziari di poter continuare ad erogare prestiti avvalendosi della cartolarizzazione, in quanto – attraverso tali operazioni – è possibile trasformare i crediti a rischio in titoli negoziabili.

In questa sede, ed a “prima lettura”, ci riferiamo in particolare al Regolamento 557/2021 che modifica quello del 2017 (Reg. UE 2017/2042), il quale ha come obiettivo di ampliare il quadro delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche, al fine di superare i vincoli caratterizzanti il processo di cartolarizzazione delle posizioni creditizie deteriorate, consentendo alle banche di trasferire il rischio della posizione e non più di cederlo, e di continuare a mantenere nel bilancio della banca il relativo credito, operazione che consentirebbe alle banche di poter in tal modo, semplificare l’accesso al credito da parte dei consumatori.

In buona sostanza, si limita la ri-cartolarizzazione delle posizioni a sofferenza. Dette ri-cartolarizzazioni, da quanto si evince dai Consideranda al Regolamento in parola, vengono considerate operazioni che (vista la complessità di struttura delle stesse su più livelli di emissione differenti) possono ostacolare il livello di trasparenza che il regolamento stesso intende stabilire e, pertanto, possono essere realizzate solo laddove sussista un c.d. “fine legittimo”.

La recente norma di recepimento del Regolamento comunitario, ossia il D.lgs 131/2022 entrato in vigore il 3 settembre scorso, ha ampliato il dettato normativo contenuto nel TUF il quale, all’art. 4 – septies individua, quali autorità competenti per le verifiche in discorso, la Banca d’Italia , l’Ivass, la Covip, e la Consob.

A ciò si aggiunga che il TUF è stato inoltre arricchito dall’ art. 190 – bis 2, con il nuovo regime sanzionatorio.

A tale ultimo riguardo, segnaliamo la particolare parcellizzazione di tale regime in quanto le sanzioni pecuniarie vengono differenziate a seconda che il trasgressore sia una società o persona fisica ed irrogate dalle authority di competenza.

Si può concludere – per ore – dicendo che la direttiva si è posta l’obiettivo finale di agevolare ulteriormente il mercato creditizio e superare i vincoli imposti dalla normativa precedente, ma ci riserviamo ulteriori aggiornamenti sul punto attesa la complessità della materia.

 

Avv. Paolo Paglianiti

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

26 / 09 / 2022

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