La garanzia c.d. “a prima richiesta” ed il regime delle eccezioni dell’obbligato verso il creditore.
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N. 33/2022

Con la sentenza n. 535 del 19 luglio 2022, il Tribunale di Caltanissetta si è pronunciato sulla garanzia corredata dalla clausola con la quale il garante si impegna al pagamento “a prima richiesta” dell’equivalente della prestazione dovuta dal debitore garantito.

La vicenda in esame trae origine dall’opposizione, presentata da un soggetto e dal proprio garante, avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, con la quale il primo intratteneva un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito. In particolare, il debitore veniva ingiunto in solido con il proprio garante a pagare il saldo del conto corrente intrattenuto dal primo con la banca (la quale aveva dapprima concesso un’apertura di credito e, successivamente, chiesto il rilascio di una garanzia) oltre interessi al tasso legale.

La banca opposta eccepiva anche l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal garante, avendo quest’ultimo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, che lo impegnava a pagare “a prima richiesta”, senza poter opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista stante il venire meno del rapporto di accessorietà tra la garanzia e l’obbligazione garantita.

Il giudice di merito ha affermato che, qualora il contratto di garanzia contenga la clausola con la quale il garante si impegna al pagamento dell’equivalente della prestazione principale “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti.

Una delle varianti di fideiussioni utilizzata con più frequenza è la fideiussione a prima richiesta, caratterizzata per essere una figura ibrida, con caratteristiche delle garanzie fideiussorie ed elementi di un contratto autonomo di garanzia.

Infatti, l’applicazione della clausola “a prima richiesta” configura il contratto non come una fideiussione semplice, ma come un contratto autonomo di garanzia, che regola le relazioni tra garante e creditore, a fronte di altri due rapporti, nello specifico, un rapporto tra debitore e creditore, detto rapporto “di valuta”, ed un rapporto tra debitore e garante, detto rapporto “di provvista”, generalmente inquadrato nello schema del “mandato senza rappresentanza” ex art. 1705 cod. civ.

In particolare, si assiste al venir meno del carattere di accessorietà, nel senso che, tra il creditore e il garante sorge un vero e proprio rapporto autonomo, non più accessorio all’obbligazione del debitore principale ed in virtù del quale, a differenza della fideiussione semplice, il garante non può opporre al creditore le eccezioni ricavabili dal rapporto sottostante.

L’accessorietà è infatti il primo elemento caratterizzante la fideiussione che la differenzia dal contratto autonomo di garanzia. Tale elemento fondamentale consente, soprattutto, al fideiussore, di avvalersi delle eccezioni e contestazioni di cui è dotato il debitore principale verso il creditore, che restano precluse, invece, al garante autonomo.

Risulta quindi evidente che la fideiussione a prima richiesta è una tipologia di garanzia particolarmente vantaggiosa per il beneficiario, il quale avrà anche un’altra serie di limitazioni, come ad esempio, il non poter contestare la validità dell’obbligazione originaria o sollevare eccezioni, infatti la clausola solitamente è indicata con la dicitura “a prima richiesta e senza eccezioni”.

L’unica eccezione sollevabile dal garante sarà l’exceptio doli generalis (l’eccezione di dolo), utilizzabile solo quando, in presenza di prove certe, determinate e incontestabili, si voglia far accertare che la richiesta di adempimento risulta derivare da una condotta abusiva del creditore che abbia fraudolentemente taciuto situazioni sopravvenute, modificative o estintive del diritto azionato.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il garante non può soltanto allegare circostanze di fatto idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore potrebbe opporre al creditore (sul punto: Cassazione Civile, Sez. III, 15 maggio 2019, n. 12884).

 

Dott.ssa Licia Gallegioni

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

10 / 10 / 2022

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