N. 34/2022
Sempre più frequentemente al cessionario viene chiesta la prova dell’avvenuta cessione del credito in quanto non ritenuta sufficiente la sola allegazione della pubblicazione ex art 58 TUB nella G.U.
Il dibattito trae origine dalla contestazione sollevata da parte debitrice che eccepisce il difetto di legittimazione attiva della cessionaria a proseguire le azione esecutive per non aver provato debitamente la cessione del credito.
Ai fini della dimostrazione che un determinato credito è stato ceduto, la Cassazione Civile, sez. III, con l’ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10200, ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione della cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo.
Con l’ordinanza de qua, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza anche in termini di prova “processuale” dell’avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati. Frequentemente, si è ritenuto il difetto di titolarità del credito e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto proprio per il mancato raggiungimento della prova dell’intervenuta cessione.
Sul piano prettamente processuale, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); la produzione del contratto di credito unitamente all’elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche; eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione; le dichiarazioni confessorie della cedente.
La suprema Corte ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri, il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione e il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell’intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
Con la pronuncia in epigrafe, la S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto.
A seguito di quanto confermato dalla Cassazione, anche il Tribunale di Avezzano, con recente ordinanza del 17 settembre 2022 ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria affermando che la produzione in giudizio della dichirazione di cessione rilasciata dal creditore cedente, anche se prodotta in una secondo tempo, costituisce elemento di prova della effetiva cessione del credito ceduto.
Non da ultimo, anche il Tribunale di Marsala, con decreto del 26 luglio 2022, nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto, è intervenuto sul tema dei requisiti per dimostrare la titolarità del credito azionato in executivis in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, evidenziando come la produzione della copia della pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale possa considerarsi a tal fine sufficiente solamente laddove consenta di individuare univocamente e senza incertezze i rapporti oggetto di cessione.
Le pronunce in merito a questa situazione assumono grande e importante rilievo soprattutto con riguardo alla cartolarizzazione dei crediti ed ai rapporti tra cedente e cessionaria.
Avv. Federica Izzo
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