La validità del monofirma per i contratti bancari prodotti in giudizio.
Officium NPL

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N.39/2022

L’art. 1325 c.c. prevede che tra i requisiti essenziali del contratto vi è la forma, qualora risulti prescritta dalla legge a pena di nullità.
Sia l’art. 117 T.U.B. che l’art. 23 T.U.F. prevedono, con formule analoghe, che i contratti bancari ed i contratti relativi alle prestazioni dei servizi d’investimento ed accessori devono essere redatti per iscritto e che un esemplare deve essere consegnato al Cliente.
In questa sede, a seguito di una recente pronuncia, si vuole ovviare ogni dubbio circa la validità di quei contratti, bancari e/o finanziari, sottoscritti esclusivamente dal Cliente, confermando che la mancanza di una sottoscrizione riferibile all’Intermediario Bancario e/o Finanziario non incide sulla validità del contratto stesso.
Il Tribunale di Palmi si è espresso con sentenza n. 930 emessa in data 3.10.2022 a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venivano sollevate da parte del debitore e del garante delle contestazioni relative alla nullità dei contratti di conto corrente e di fideiussione per mancanza di sottoscrizione della correntista (i cd. Contratti monofirma) .
Con la summenzionata sentenza il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, rigettando l’eccezione di nullità dei contratti di conto corrente e di fideiussione per difetto di forma scritta ad substantiam, sottoscritti solo dal correntista e dal fideiussore, facendo proprio il principio affermato dalla Sezioni Unite con sentenza 898/2018.
Con la richiamata sentenza, la Suprema Corte ha affermato, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma – ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell’intermediario – che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, e che ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti per facta concludentia (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell’avvenuta apertura del conto e nell’invio dei relativi estratti.
In particolare, la Sentenza ha affermato la necessità per i Giudici di fornire interpretazioni rispondenti al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, basandosi non solo sulle produzioni documentali allegate dalle parti, ma anche sui comportamenti delle stesse che, pur non costituendo diretta espressione della volontà dei contraienti, secondo la valutazione delle circostanze cui si accompagnano, presuppongono o lasciano presupporre, l’esistenza di un implicito intento negoziale.

Dott.ssa Giorgia Libutti
(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

21 / 11 / 2022

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