MUTUO FONDIARIO : è determinabile il tasso di interessi con rinvio a criteri alternativi, purché obiettivamente individuabili nel contratto.
Officium NPL

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N. 4/2023

La clausola di applicazione del tasso di interesse del contratto di mutuo fondiario, che rinviava a parametri esterni sulla scorta di criteri alternativi (IRS, EURIBOR, LIBOR), non è indeterminata bensì determinata per relationem e perfettamente valida: questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 2834 del 31 dicembre 2022.

La summenzionata statuizione arriva al termine di un giudizio in cui mutuatari contestavano la validità del contratto poiché la clausola di applicazione del tasso di interesse sarebbe stata nulla per indeterminatezza perché in violazione del disposto dell’art. 1346 c.c. in quanto rinviava a criteri alternativi (IRS, EURIBOR, LIBOR).

Il Giudice ha fondato la sua pronuncia sull’assunto secondo cui per i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c., la determinazione degli interessi extralegali può legittimamente avvenire anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti dalle parti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, tali da escludere ogni margine di discrezionalità.

Infatti, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione.

Dunque, in assoluta coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale, il Tribunale precisa che è determinabile, l’oggetto del contratto di mutuo, quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d’interesse, ancorché ciò avvenga per “relationem”, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento (Cass. sez. I, 12 novembre 1987, n. 8335) ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile (Tribunale di Udine, Sentenza 16/09/2013).

Nel caso di specie il Giudice ha stato osservato che il contratto prevedeva:

–  un tasso fisso nominale annuo del 3%, da applicarsi dal giorno della stipula fino alla fine del trimestre solare successivo;

– alla scadenza del periodo iniziale a tasso fisso, la concessione alla parte mutuataria la facoltà (esercitabile secondo le modalità previste in contratto) di chiedere il prolungamento del tasso fisso sino al termine del 3° anno successivo. In tal caso, il tasso fisso viene calcolato aggiungendo uno spread di 1,50 punti all’IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) 2 anni pubblicato su “Il sole 24 ore”, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine del mese solare precedente la data di decorrenza del periodo a tasso fisso;

– in caso di mancato esercizio della facoltà sopra descritta e, comunque, per il periodo successivo e fino alla scadenza del contratto, il tasso del mutuo determinabile in misura variabile, aggiungendo uno spread di 1,75 in più dell’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare di ogni anno e come rilevato sulla stampa specializzata. In caso di variazione del parametro di indicizzazione applicato, il nuovo tasso di interesse viene applicato a decorrere dall’ 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo al giorno della quotazione, e rimane in vigore per la durata di ogni trimestre solare. In assenza di rilevazione dell’Euribor, con le stesse modalità di cui sopra è previsto, quale parametro di indicizzazione, l’utilizzo del LIBOR 3 mesi, riferito all’EURO.

L’entità del tasso di interesse da applicare a ciascuna rata è quindi specificamente ed univocamente determinata nelle diverse ipotesi sopra richiamante essendo il riferimento ai diversi criteri IRS, EURIBOR e LIBOR applicabile in via univoca e alternativa solo al verificarsi delle condizioni indicate nelle singole clausole.

Alla luce di tale motivazione il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda con condanna dei mutuatari al pagamento delle spese.

Avv. Enrico Tessitore

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

30 / 01 / 2023

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