Riforma Cartabia: la custodia dei beni pignorati.
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N. 11/2023

Un’importante novità introdotta dal D. Lgs. 149/2022,
attuativo della cd. Riforma Cartabia, riguarda la custodia dei
beni pignorati.
Nell’ambito del processo di esecuzione, la normativa di
riferimento rimane quella prevista dagli artt. 559 e 560 c.p.c. i
quali, per effetto della Riforma, hanno subito delle rilevanti
modifiche.
Il fulcro dell’art. 559 c.p.c. è da ricercarsi nei commi I e II, dai
quali si evince anzitutto che la nomina del custode debba
avvenire nel termine di quindici giorni dal deposito della
documentazione ipocatastale e contestualmente alla
nomina dell’esperto stimatore.
Altro aspetto di indubbio rilievo riguarda il fatto che il custode
giudiziario debba essere una persona inserita nell’elenco di
cui all’art. 179-ter disp.att. c.p.c.
A tale ultimo riguardo, viene quindi in luce come le funzioni
del custode giudiziario e del delegato alla vendita vengano
cumulate, ciò che incide in modo significativo sulle attività da
porre in essere, in quanto il custode non sarà più unicamente
preposto alla conservazione e all’amministrazione del bene
pignorato ma sarà altresì investito di una funzione tesa alla
vendita dello stesso.
Sul punto, la cooperazione tra il custode giudiziario – siccome
voluto dalla Riforma – e dell’esperto stimatore, incide in
maniera significativa sullo svolgimento delle attività
prodromiche alla vendita dei beni staggiti, assicurando difatti
un operato sinergico tra due professionalità portatrici di
conoscenze differenti.
Avremo, così, che la competenza specialistica di un tecnico
in fatto di catasto, urbanistica ed edilizia, incontrerà sin da
subito una figura in grado di cogliere e valutare sotto il profilo
legale gli aspetti che le predette tematiche implicano, e
viceversa.
La Riforma ha profondamente inciso anche con riferimento
all’art. 560 c.p.c.
Soffermando l’attenzione sulla figura del debitore che al
momento del pignoramento occupi l’immobile, egli potrà
continuare ad occuparlo sino alla emissione del decreto di
trasferimento: la permanenza è quindi automatica.
Tuttavia, il debitore ha dei precisi doveri di collaborazione per
garantire il buon esito della procedura espropriativa.
Detta collaborazione si sostanzia anzitutto:
a) nella conservazione del bene, che dev’essere mantenuto
integro;
b) nel non ostruire le visite da parte di potenziali acquirenti e
nel non impedire lo svolgimento delle attività degli ausiliari del
Giudice;
c) in generale, nel fatto di non violare gli altri obblighi che la
legge pone a carico dell’esecutato.
Venendo all’ordine di liberazione, la riforma ne affida
l’attuazione al custode giudiziario, seguendo quanto disposto
dal Giudice dell’Esecuzione e senza le formalità previste dagli
artt. 605 e seguenti, c.p.c.
In particolare, non dovendosi preventivamente notificare il
precetto di rilascio né il preavviso di sloggio, il custode potrà
procedere allo sgombero dei beni mobili senza oneri e spese,
rispettando quanto previsto dal Giudice nell’ordine di
liberazione.
In conclusione, può dirsi che quanto attuato dalla Riforma
Cartabia in fatto di custodia dei beni pignorati appare in linea
con il proposito di accelerare il procedimento esecutivo.

Avv. Filippo Furfaro 

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

20 / 03 / 2023

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