N. 13/2023
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito alle caratteristiche che deve avere il contratto di mutuo per valere come titolo esecutivo con Ordinanza n. 5921 del 27 febbraio 2023.
La suddetta ordinanza, in conformità al principio nulla executio sine titulo, ha confermato l’estinzione del processo esecutivo, precludendo pertanto l’intervento ed eventuale soddisfacimento di altri creditori, a seguito del deposito dell’atto di rinuncia dell’unico creditore, in quanto non munito di titolo esecutivo.
Pertanto, la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che comportare un inevitabile arresto della procedura esecutiva, a prescindere dall’adozione di provvedimenti giudiziali.
Nel caso di specie il debitore esecutato aveva proposto opposizione all’esecuzione deducendo che il creditore, intervenuto in forza di mutuo ipotecario, non era munito di titolo esecutivo idoneo a dare impulso alla procedura esecutiva in quanto la società ricorrente si era solo limitata a reiterare le argomentazioni già esposte nel giudizio di merito e a sottolineare che il contratto di mutuo era stato integrato dalla successiva quietanza “non contestata” dal debitore esecutato, ma tale circostanza non è di per sé dirimente, in difetto di prova della immediata e contestuale erogazione della somma mutuata.
La giurisprudenza di legittimità, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che la consegna non si configura come idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini della materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi acquisisca la disponibilità giuridica della somma mutuata.
L’art. 474 c.p.c. disciplina che un atto pubblico notarile che documenti un credito futuro ed eventuale deve essere in ogni caso supportato da fatti successivi ed eventuali documentati con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per essere efficace ai fini dell’esecuzione.
Quindi, secondo il principio espresso dalla Corte, ossi al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare, ai sensi del suddetto articolo, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Posto ciò, nel caso preso in esame, il contratto di mutuo azionato dal dante causa, stipulato in forma pubblica notarile, non prevedeva l’erogazione contestuale delle somme e pertanto non poteva valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
Alla luce di quanto detto, si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro, l’acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
L’elemento discretivo giacché possa darsi luogo al recupero delle somme, nell’ambito di un contratto di mutuo, è dunque ascrivibile al momento nel quale la parte mutuante perde la disponibilità giuridica delle somme mutuate, le quali passano alla parte mutuataria, quanto meno figurativamente, fino a quando non vi è la consegna materiale.
Ebbene, per poter valutare la realità del contratto di mutuo, e quindi per poterne valutare l’idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l’esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale.
L’indagine deve quindi estesa al valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo ed occorre accertare non solo se è stato concluso un contratto reale di mutuo ma anche se esso costituisca effettivamente titolo esecutivo.
Avv. Federica Izzo
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