N. 15/2023
Come noto, costituisce principio giurisprudenziale
consolidato il fatto che la data sia un elemento essenziale
dell’assegno, con la conseguenza che un assegno privo di
data è sicuramente un assegno privo di efficacia, e quindi
non potrà mai costituire titolo valido per procedere
all’esecuzione.
La certezza della data consente, infatti, di stabilire sia se il
traente avesse la capacità di emetterlo al momento
dell’emissione, sia – soprattutto – la decorrenza del termine di
presentazione per il pagamento, trasformando così l’assegno
in uno strumento di credito.
Con la recente ordinanza n. 6342 del 02 marzo 2023, la Corte
di Cassazione è tornata sull’argomento, affrontando il caso
specifico dell’assegno con sovrascrittura della data e
pronunciando il seguente principio di diritto:
L’assegno bancario recante una sovrascrittura della data è
inefficace come titolo esecutivo, quando la suddetta
alterazione renda la data di emissione insuperabilmente
incerta.
Ne discende che, allorquando la sovrascrittura renda la data
incerta, l’assegno non ha valore di titolo esecutivo, in quanto
è un titolo formale che può acquistare l’efficacia del titolo
esecutivo solo se soddisfa i requisiti di forma e di contenuto di
cui al combinato disposto degli articoli 50 e 51 della legge
sull’assegno, a loro volta richiamati dal primo comma del
successivo articolo 55.
L’esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione
necessaria per l’esercizio dell’azione (cambiaria) esecutiva e
deve, indipendentemente dall’atteggiamento delle parti,
essere sempre verificata d’ufficio dal giudice.
Questi, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto se
risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data,
e quindi nullo come titolo di credito ed inesistente come titolo
per l’esecuzione (dovendosi equiparare a questa fattispecie
quella dell’assegno recante una sovrascrittura che renda la
data incerta)1.
Avv. Raffaella Caputo
(riproduzione riservata)
1 (cfr. “Sulla validità dell’assegno quale titolo esecutivo”, in www.dirittobancario.it)