N. 17/2023
Con l’espressione “mutuo di scopo”, si fa riferimento all’operazione in base alla quale la somma mutuata è destinata al perseguimento di una finalità determinata, ad esempio l’acquisto o locazione di un bene immobile o il finanziamento di un’attività commerciale; all’interno del regolamento contrattuale viene inserita la cosiddetta “clausola di destinazione”, che specifica l’impiego della somma mutuata, il cui mancato perseguimento comporta la nullità del contratto.
Riguardo ai tratti distintivi tra mutuo fondiario e mutuo di scopo la Corte di Cassazione, a dire il vero in sporadiche pronunce – tra le più recenti la sentenza n. 9838/2021 – ha delineato le caratteristiche che contraddistinguono i due tipi di contratto.
Mutuo fondiario
In primo luogo, la Corte precisa che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire.
La connotazione del mutuo fondiario è, piuttosto, la possibilità di prestazione di una garanzia ipotecaria, da parte del proprietario di immobili.
Mutuo di scopo
Il mutuo di scopo convenzionale, invece, è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ., data la sua diversa funzione, il cui requisito essenziale è l’esistenza di un interesse, anche del mutuante e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme; qui l’elemento caratterizzante è dato dal fatto che la somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale.
Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il soggetto finanziato si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attività programmata.
In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario.
Interesse della banca
Ne consegue che, in tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore.
Ciò significa che qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell’esclusivo interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio; in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi si ), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Laddove, pertanto, manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate.
La qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, al contrario, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; negli altri casi, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.
Avv. Daniela D’Agostino
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