N. 19/2023
Tribunale Civile di Verona, ord. n. 331/2021, 9 febbraio 2023.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa – d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – ha introdotto un istituto per affrontare le situazioni di dissesto finanziario delle società prossime all’insolvenza denominato accordo di composizione negoziata della crisi d’impresa.
Tale strumento normativo è finalizzato a permettere il risanamento di un’azienda che, pur trovandosi in condizioni di forte squilibrio patrimoniale, mantiene comunque idonee potenzialità per operare sul mercato.
In estrema sintesi, la nuova legge consente all’impresa in difficoltà di richiedere alla C.C.I.A.A. la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione che la affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni al fine di risanare le proprie esposizioni debitorie.
Non stiamo parlando di una vera e propria procedura concorsuale, in quanto durante le trattative la società potrà continuare a gestire la propria attività.
Tuttavia, per salvaguardare il buon esito dell’accordo l’art. 18, I comma, C.C.I.I. ha previsto la possibilità per l’imprenditore di chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio.
L’istanza di applicazione delle misure viene pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non potranno né acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Per essere precisi, è necessario evidenziare che non basta pubblicare l’istanza di applicazione delle misure sul registro delle imprese per decretarne l’efficacia istantanea.
Ai sensi dell’art. 19 C.C.I.I., infatti, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese dell’istanza, l’imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nello stesso del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. Le misure perderanno d’efficacia qualora, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Tribunale non abbia fissato con decreto l’udienza per la conferma, la revoca o la modifica. Sicché, queste spiegheranno efficacia retroattiva dal giorno della pubblicazione dell’istanza sul registro delle imprese, solo a seguito della ratifica da parte del Tribunale.
La normativa in esame è molto recente, pertanto, non si è stratificata abbastanza giurisprudenza al fine di definirne l’effettiva portata applicativa.
Sul punto, però, è interessante analizzare una recente ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Verona, nella quale viene espresso il principio secondo cui, a seguito della conferma da parte del Tribunale delle misure protettive, durante tutto il periodo di sospensione, non possono essere compiuti atti prodromici alla liquidazione dei beni cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio dell’impresa.
Permangono, invece, gli effetti del pignoramento, ivi incluso il vincolo di indisponibilità sui frutti naturali o civili (vedi art. 2912 cod. civ.) prodotti dal bene pignorato, sia ante sospensione che durante la pendenza della misura protettiva.
Resta altresì doveroso il compimento di atti conservativi del bene da parte del custode giudiziario.
Infatti, nel caso in cui il custode non custodisse i frutti prodotti dal bene durante la sospensione del processo esecutivo per l’esistenza di una misura protettiva, il creditore procedente rischierebbe di subire effetti potenzialmente irreparabili per il caso in cui il Tribunale si dovesse orientare per la revoca della misura protettiva oppure nel caso in cui la conclusione delle trattive non porti all’individuazione di una soluzione idonea al superamento dello stato di crisi o d’insolvenza ex art. 23, C.C.I..
Quanto espresso dal Tribunale di Verona risulta di fondamentale importanza, in quanto la prassi applicativa ha spesso evidenziato un uso abusivo della normativa da parte dei debitori.
Non è infrequente che gli strumenti di composizione della crisi o procedure concorsuali come il sovraindebitamento siano impiegate al preciso scopo di dilatare le tempistiche delle procedure esecutive, cercando di rimandare la vendita dei cespiti oggetto di ipoteca dei creditori fondiari.
Le misure protettive possono essere molto pericolose, poiché atte ad annullare gli effetti di eventuali iscrizioni ipotecarie disposte dalla data di pubblicazione dell’istanza sul registro delle imprese, con conseguente aggravio di tempi e costi per i veicoli di cartolarizzazione, i cui business plan sono basati esclusivamente sul recupero repentino ed efficiente delle somme oggetto dei crediti loro ceduti.
Solo il tempo potrà darci evidenza delle conseguenze del dettato normativo, per ora la giurisprudenza sembra orientarsi per un’interpretazione che lascia ben sperare sull’inibizione dell’uso illegittimo della legge.
Dott. Vittorio Brogna
(riproduzione riservata)
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