N. 30/2023
La proposta di legge sull’opzione del debitore per il riacquisto dei crediti in sofferenza
È in discussione presso la VIª Commissione Finanze della Camera dei Deputati la proposta di legge n. 843 recante «Disposizioni per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto».
Il provvedimento, assegnato alla Commissione in sede Referente il 27 febbraio 2023, contiene disposizioni concernenti le operazioni di cessione di crediti deteriorati, per le quali il soggetto cedente sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’art. 106 t.u.b.
Fulcro della proposta è la possibilità accordata al debitore ceduto, in presenza di determinate condizioni, di estinguere una o più delle proprie esposizioni verso il cessionario mediante pagamento di una somma pari al prezzo di acquisto corrisposto dal cessionario alla banca o all’intermediario finanziario cedente, aumentato di un margine di profitto.
Come precisato all’art. 1, comma 1, della proposta, il fine è quello di «agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale, anche attraverso misure che favoriscano, tra l’altro, la ripresa dell’accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia».
La prima disposizione, come accennato in apertura, riguarda la possibilità, per il debitore la cui posizione sia stata ceduta a società terze in base alla legge sulla cartolarizzazione, di riacquistare il credito esercitando un diritto di opzione, purché:
1) il credito ceduto sia stato classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e relativi aggiornamenti;
2) il titolare della posizione debitoria ceduta, il «debitore», sia una persona fisica o un’impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
3) la posizione debitoria sia ceduta nell’ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2022.
Vediamo in concreto le modalità di esercizio del diritto di opzione, secondo il testo in esame alla Commissione.
In primo luogo si prevede che il soggetto cedente e la società cessionaria siano tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla stessa, per iscritto, al debitore l’avvenuta cessione della sua posizione debitoria, indicando il prezzo di acquisto del credito, nonché allegando idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato (per le cessioni già in essere il termine è di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge in caso di approvazione della proposta).
Il provvedimento stabilisce anche una sanzione in caso di mancata comunicazione, prevedendo che il soggetto cedente e la società cessionaria non possano, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione il debitore può esercitare il diritto d’opzione, comunicando a sua volta l’impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti, indicando l’indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
Circa l’importo dell’opzione, la proposta di legge prevede che il debitore abbia il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie in essere presso una singola società cessionaria, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a 25 milioni di euro, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20%.
Nel caso di procedure esecutive in corso, il provvedimento stabilisce che la comunicazione debba avvenire entro 30 giorni dall’atto introduttivo e che la maggiorazione sul prezzo di acquisto sia del 40% anziché del 20%.
Si precisa, inoltre, che il valore delle posizioni debitorie è determinato dall’ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all’atto dell’acquisto del credito, ovvero dall’ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria; il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l’estinzione.
Esercitata l’opzione, ad avvenuto pagamento del debito è prevista l’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
Come è facile intuire, si tratta di un testo che suscita non pochi allarmi nel settore NPL e UTP, perché espone le società cessionarie a notevoli incertezze e al rischio di doversi accollare costi notevoli.
Dubbi e perplessità, del resto, erano stati già espressi dalla stessa Banca d’Italia, che, con riferimento ad analoga proposta di legge presentata nel 2018, la n. 788, aveva posto l’accento sui possibili effetti distorsivi che tali misure avrebbero potuto produrre nel settore della gestione dei crediti deteriorati.
Non ci resta che seguire il dibattito in corso, in attesa dell’esito della discussione della proposta di legge in Commissione
Avv. Daniela D’Agostino
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