Il contestato difetto di rappresentanza della mandataria non iscritta all’albo ex art. 106 TUB.
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N. 6/2024

Il contestato difetto di rappresentanza della mandataria non iscritta all’albo ex art. 106 TUB.

Il mondo giuridico è intricato e complesso, caratterizzato da una serie di norme e regolamenti che mirano a garantire l’equità e la giustizia. Uno degli aspetti cruciali è la rappresentanza legale, soprattutto quando si tratta di soggetti che agiscono per conto di terzi.

In quest’ultimo periodo sempre più sentenze di merito stanno ribadendo che ai sensi dell’art. 106 TUB e dell’art. 2 della L. 30.04.1999 n. 30, l’attività di riscossione dei crediti ceduti può essere esercitata solo da banche o intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, non essendo sufficiente, per tale attività di servicing l’aver ottenuto l’autorizzazione ex art. 115 TULPS.

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 30 gennaio 2024, ha rigettato l’opposizione avente ad oggetto plurime eccezioni, tra cui la carenza di legittimazione attiva della titolare del credito.

Nella fattispecie, parte debitrice, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società di servicing chiedeva “in via preliminare, dichiarare il totale difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva di…nella sua qualità di procuratrice di…”.

Il Tribunale, sulla carenza di legittimazione attiva della cessionaria ha statuito che la stessa ha provato di essere l’attuale titolare del credito originarimente vantato dalla Banca X, nei confronti dei debitori, mediante la ricostruzione di tutte le cessioni che si sono succedute, aventi ad oggetto il credito de quo.

Nel caso preso in esame, la cessionaria ha depositato: il contratto di cessione concluso tra la Banca e la SPV, nel quale vengono riportati il codice cliente (ndr. NDG) e gli identificativi delle linee cedute, l’avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla G.U., il contratto di cessione del credito, la comunicazione di avvenuta cessione e messa in mora e la  dichiarazione di cessione della cedente.

Se parte creditrice non è in grado in grado di produrre tutta la documentazione precedentemente indicata vi è altro modo di provare la legittimazione della cessionaria?

Le parti debitrici, sollevano eccezioni relative alla legittimazione processuale delle mandatarie, lamentando che queste non sono iscritte all’albo ex art. 106 TUB e dunque non possono svolgere attività di riscossione di crediti cartolarizzati di cui alle cessioni ex L. 130/1999, ma tale assunto non è condivisibile, infatti, non è rilevante che la mandataria non sia iscritta nell’albo ex art. 106 TUB, considerato come né tale disposizione, né la L. n. 130 del 1999 si occupino del mandatario del cessionario del credito in termini tali da determinare una nullità della procura sostanziale e processuale.

Pertanto non si ritiene significativa la menzione dei rapporti tra la cessionaria e la mandataria in Gazzetta Ufficiale, poiché se ben leggiamo l’art. 4, comma 4bis, della L. n. 130 del 1999, laddove specifica che “dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, notiamo che quest’ultima disposizione prevede un onere di informazione che, in carenza di divieto normativo, ben può ammettere, con pari efficacia, succedanei altrettanto individualizzati, dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la quale surroga e raggiunge lo scopo informativo della citata pubblicazione per il debitore.

Anche l’art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999, laddove prevede che “I servizi indicati nel comma 3, lettera c)”, vale a dire quelli di “riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”, “possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”, si rivolge alla cessionaria e non già alla mandataria, anche considerato come quest’ultima, debba essere qualificata non come master servicer, bensì come special servicer, costituendo un mero “operatore incaricato delle attività di recupero”, come indicato, in generale, da tale comunicazione e, dalla procura speciale laddove la cessionaria conferisce alla mandataria ogni potere rappresentativo – anche processuale – per lo “svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti”.

A conclusione di quanto premesso possiamo dedurre che le disposizioni di cui alla legge 130/99 e all’art. 106 TULB hanno la funzione di individuare chi possa partecipare ad operazioni finanziarie riguardanti cessioni di crediti e non chi possa invece agire, su mandato della cessionaria, per il recupero dei crediti acquistati.

Dott.ssa Licia Gallegioni 

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

09 / 02 / 2024

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