Carenza di legittimazione debitore ad eccepire il vizio relativo alla legittimazione alla riscossione dello “Special Servicer” non vigilato ex art. 106 TUB
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N. 7/2024

Carenza di legittimazione debitore ad eccepire il vizio relativo alla legittimazione alla riscossione dello Special Servicer non vigilato ex art. 106 TUB

In materia di recupero di crediti cartolarizzati, nell’ultimo semestre del 2022 sino ad oggi, numerosi sono stati i Tribunali chiamati a pronunciarsi sulla legittimazione all’attività di recupero dei crediti cartolarizzati da parte del c.d. Master Servicer – soggetto vigilato dalla Banca d’Italia grazie all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 106 TUB – per il tramite di uno Special Servicer , in qualità di operatore incaricato dell’attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS, ma non sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

Numerose sono state le pronunce in cui i Tribunali, oltre a confermare la legittimità dell’esternalizzazione della riscossione dei  crediti del Master Servicer a soggetti non vigilati ex art. 106 TUB (cfr. sentenza del Tribunale di Perugia del 26.1.2023 n. 1616) hanno statuito anche il principio secondo il quale il debitore non è legittimato ad eccepire il supposto vizio relativo alla legittimazione alla riscossione, poiché la normativa in questione ( art. 2 comma 6 bis l. 130/1999; art. 106 TUB), ed in particolare le prescrizioni relative ai requisiti che devono possedere le società che effettuano operazioni di cartolarizzazione, sono finalizzate alla protezione degli investitori, che acquistano i titoli obbligazionari emessi per effetto della cartolarizzazione (le somme incassate dai debitori ceduti vengono poi destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti ceduti), venendo quindi in rilievo profili di tutela del mercato finanziario rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo.

In particolare, il Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta, con la ordinanza del 10 gennaio 2024, ha rigettato l’istanza di sospensione all’esecuzione ex art. 624 c.p.c. proposta dal debitore esecutato, il quale si doleva della circostanza che i creditori procedenti fossero società non legittimate ad agire per il recupero dei crediti, poiché, in presenza di crediti cartolarizzati ai sensi della legge 130/1999, l’attività di recupero sarebbe riservata alle sole società iscritte all’albo ex art. 106 T.U.B.

Il giudice, dopo aver affermato che, nel caso di specie, gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale indicavano espressamente i soggetti, iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B. incaricati della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati (cc.dd. master servicers), riteneva che il debitore non potesse far valere la dedotta carenza di legittimazione in capo ai soggetti da questi delegati per le attività di riscossione (cc.dd. special servicers), in quanto:

  • in primo luogo, le sub deleghe in questione non hanno carattere di per sé elusivo dell’art. 2 comma 6 legge 130/1999, nella misura in cui il master servicer resta responsabile dell’attività di riscossione nel suo complesso, delegata solo nei suoi aspetti più pratici agli special servicer, su cui dovrà esercitare i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri, anche in quanto delegante;
  • in secondo luogo, anche se il vizio di autorizzazione in capo allo special servicer dovesse rilevare a pena di nullità, si tratterebbe di nullità virtuale, che potrebbe essere fatta valere solo dai soggetti a favore dei quali essa è prevista (nel caso di specie gli investitori che acquistano le partecipazioni azionarie emesse a seguito di cartolarizzazione).

In altri termini, la norma che riserva l’attività di riscossione alle Società vigilate ex art. 106 TUB è posta a tutela del mercato degli investitori e non a tutela del debitore esecutato.

Per questi motivi, il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione, con condanna del debitore alle spese di lite.

Avv. Raffaella Caputo

(riproduzione riservata)

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15 / 02 / 2024

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