Elementi costitutivi della fideiussione e differenze con il contratto autonomo di garanzia
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N. 14/2024

Elementi costitutivi della fideiussione e differenze con il contratto autonomo di garanzia

Con la recente sentenza n. 411/2024 pubblicata il 17 aprile 2024 la Corte di Appello di Brescia affronta il tema relativo alla differenza tra garanzia fideiussoria e contratto autonomo di garanzia e agli effetti giuridici conseguenti alla risoluzione dell’obbligazione principale nei confronti dei creditori.

La questione rileva laddove vengono sollevate eccezioni di nullità/inefficacia del contratto principale da parte dei garanti, chiamati a rispondere in caso d’inadempimento del debitore principale dal creditore, il quale, a sua volta, ha interesse a mantenere in vita la garanzia a prescindere dalle sorti dell’obbligazione principale.

Una delle argomentazioni spesso addotte a favore della configurazione della garanzia come autonoma è la previsione, nel contratto che la disciplina, del pagamento “a prima richiesta”, che tuttavia, rileva il Collegio, non può essere elemento di per sé sufficiente ad escludere che si sia in presenza di una fideiussione.

Il riferimento alla clausola contrattuale anzidetta, infatti, era già stato posto in risalto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3947/2010, in correlazione ad altro principio, secondo cui il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.

In tale contratto, a differenza della fideiussione, l’obbligazione accessoria può anche avere natura diversa dall’obbligazione principale; inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Ciò che rileva, pertanto, non è il dato letterale utilizzato nel contratto, quanto il confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella principale; se quest’ultima è sostituita dall’obbligazione di garanzia si sarà in presenza di fideiussione, mentre nel caso in cui l’obbligazione di garanzia svolga funzione compensativa del danno determinatosi in ragione dell’inadempimento dell’obbligato principale e si sostanzi in una prestazione qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, dovrà ravvisarsi il contratto autonomo di garanzia.

In tal senso, del resto, si era già espressa la Corte di Cassazione (sent. 16825/2016) affermando che la deroga all’art. 1957 c.c., che stabilisce il termine di decadenza per l’azione nei confronti del fideiussore, non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente.

Ciò non solo perché la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”.

Tali espressioni, infatti, possono riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c.

In conclusione, l’interpretazione del contratto in cui è inserita la previsione dell’obbligazione di garanzia, al fine di individuarne la natura giuridica, va compiuta tenendo conto non tanto delle espressioni letterali utilizzate dalle parti, quanto piuttosto del contenuto e delle caratteristiche dell’obbligazione stessa, tali da renderla, o meno, autonoma e qualitativamente diversa dall’obbligazione principale.

Avv. Daniela D’Agostino

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

02 / 05 / 2024

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