N. 15/2024
Tutela del consumatore: clausole abusive e controllo nel giudizio d’esecuzione
(CGUE, Sez. IX, 29 febbraio 2024, Investcapital, C-724/22)
Con sentenza del 29 febbraio 2024 (Pres. Rel. Spineanu-Matei), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affrontato la questione del potere del giudice dell’esecuzione di dichiarare d’ufficio la nullità di una clausola abusiva posta all’interno di un contratto concluso da un consumatore, ove detta nullità non sia stata dichiarata prima dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (né la sua abusività sia stata contestata dal debitore/consumatore mediante tempestiva proposizione di causa di opposizione a decreto ingiuntivo).
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e del principio di effettività del diritto dell’Unione.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento di esecuzione svoltosi in Spagna: la causa vedeva un intermediario finanziario presentare domanda di ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore in forza di un contratto credito.
Se nel procedimento monitorio il giudice non aveva constatato l’esistenza di clausole contrattuali abusive, il giudice dell’esecuzione, invece, rilevava come l’attore non avesse allegato a sostegno delle proprie pretese alcun certificato o documento contabile riguardante l’importo richiesto a titolo di “capitale non pagato” o indicato una ripartizione di detto importo.
Tale pratica, secondo il giudice dell’esecuzione, costituiva un elemento tale da rivelare una pratica di occultamento delle eventuali clausole abusive contenute nel contratto di credito, dal momento che l’importo richiesto avrebbe potuto non corrispondere alla somma dovuta quale capitale del credito.
Il giudice dell’esecuzione, pertanto, aveva ritenuto che il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto svolto nel corso del procedimento monitorio fosse stato effettuato senza disporre di tutte le informazioni necessarie a tal fine.
Quindi, il giudice nazionale aveva proposto domanda di rinvio pregiudiziale chiedendo se, nonostante le decadenze previste dalla normativa spagnola, tale controllo fosse possibile in sede d’esecuzione in forza dell’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE.
La Corte di Giustizia ha risposto positivamente, dichiarando che l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso:
«non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di controllare, d’ufficio o su istanza del consumatore, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento, purché tale giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell’esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di dette clausole»;
«a una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora il controllo effettuato dal giudice competente nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento non soddisfi i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda tale direttiva».
Avv. Elena Marino
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