La parte che lamenta l’illegittimità della segnalazione ed il conseguente danno ha l’onere di provare le ragioni che sottendono la sua pretesa, producendo la centrale rischi da cui risulti la segnalazione
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N. 18/2024

La parte che lamenta l’illegittimità della segnalazione ed il conseguente danno ha l’onere di provare le ragioni che sottendono la sua pretesa, producendo la centrale rischi da cui risulti la segnalazione

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, con ordinanza del 17 gennaio 2024, ha espresso il principio per cui in tema di segnalazione CRIF, l’onere della prova grava sulla parte che lamenta l’illegittimità della segnalazione ed il conseguente danno, la quale deve produrre, in primo luogo, la centrale rischi da cui risulti la segnalazione.

In mancanza di tale documentazione, è preclusa al Tribunale la verifica circa la fondatezza della pretesa azionata in via cautelare.

La vicenda che ha condotto all’emissione di detto principio è la seguente.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., parte attrice chiedeva al Tribunale di Napoli di ordinare alla banca convenuta la cancellazione della illegittima segnalazione del suo nominativo in CRIF.

La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, chiamato a decidere sulla questione, ha rilevato che, nella fattispecie in esame, parte ricorrente non ha dimostrato l’esistenza del presupposto del fumus boni iuris.

In particolare, parte ricorrente, al fine di provare l’avvenuta segnalazione non depositava la visura CRIF, ma solo un “report Mister Credit” che, tuttavia, dice il Tribunale, non integra idonea prova della segnalazione da parte della banca in quanto il dato indicato nel report risultava parziale in quanto dal documento prodotto dal ricorrente – a fronte di uno stato di “sofferenza” registrato nel solo mese di giugno 2022 – non risultano ulteriori segnalazioni e la “visibilità dati sul SIC” risultava “sospesa per mancato aggiornamento dati”.

Pertanto, non vi era alcuna prova che:

  1. la banca avesse effettivamente segnalato il nominativo del ricorrente a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e/o nella CRIF e/o in altri Sistemi di Informazione Creditizia;
  2. che sussistevano ulteriori segnalazioni – precedenti o successive – da parte di altri Intermediari;
  3. che la cessionaria, dopo la cessione del credito del 14 aprile 2023, avesse dato seguito alla segnalazione;
  4. che, infine, ci fossero segnalazioni nei c.d. “S.I.C.”.

La mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda ha reso superflua ogni ulteriore pronuncia sulle questioni sollevate dalla resistente, con conseguente assorbimento, altresì, delle questioni relative al periculum in mora.

Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.

Avv. Sara Pampalone

(riproduzione riservata)

 

 

 

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PUBBLICATO IL

29 / 06 / 2024

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