N. 4/2025
Onere della prova in tema di usurae
Con sentenza n. 10117/2024 il Tribunale di Milano n. 10117/2024 ha affermato il principio secondo cui, ai fini della contestazione dell’applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata, che includa la pattuizione originaria degli interessi e le somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l’eventuale usura.
Nel caso specifico una società correntista e il suo fideiussore avevano citato in giudizio una banca per l’accertamento negativo del credito vantato da quest’ultima in seguito alla risoluzione di due contratti di finanziamento e al recesso dal contratto di conto corrente. Gli attori, inoltre, chiedevano dichiararsi la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultra-legali sul conto corrente, con conseguente rettifica del saldo e restituzione di € 3.576,50 indebitamente addebitati.
In particolare, gli attori sostenevano che:
- la banca avesse comunicato la chiusura del conto corrente e la risoluzione dei finanziamenti, intimando il pagamento anche al fideiussore;
- Fossero stati applicati interessi superiori al tasso soglia di usura;
- fosse stata effettuata la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell’art. 1283 c.c.;
- fossero state violate le norme sulla trasparenza bancaria e l’art. 117 t.u.b., in mancanza dei contratti di apertura del conto corrente, con indebita percezione di € 1.049,86 per interessi ultra-legali e € 2.526,64 per spese indebite.
Il Tribunale ha però rigettato tutte le domande degli attori, in quanto ritenute infondate per i seguenti motivi:
- Mancanza di prove: gli attori non hanno fornito prove sufficienti a sostegno delle loro ragioni. Nello specifico, non hanno prodotto la documentazione necessaria (estratti conto, perizia di parte con criteri di calcolo chiari) per dimostrare l’applicazione di interessi usurari, l’anatocismo e l’addebito di spese indebite ma si sono limitati a citare genericamente l’applicazione di interessi usurari e anatocistici, senza fornire prove concrete e dettagliate. Di contro, la banca ha prodotto i contratti di conto corrente e di finanziamento, dai quali si evince la pattuizione degli interessi e delle spese.
- Ammortamento alla francese: il Tribunale ha chiarito che l’ammortamento alla francese, di per sé, non comporta anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e non sugli interessi scaduti. La capitalizzazione composta, in questo contesto, è una forma di quantificazione della prestazione, non un’applicazione di interessi anatocistici.
- onere della prova: Il Tribunale ha ricordato che, nelle controversie di questo tipo, spetta al correntista l’onere di provare sia l’avvenuto pagamento delle somme indebite, sia la mancanza di una causa debendi. Nel caso specifico, gli attori non hanno assolto a tale onere probatorio circa l’usurarietà degli interessi fornendo tutti gli elementi necessari per il confronto con il tasso legale.
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Milano ha ribadito un principio fondamentale in materia di contestazione di usura: non è sufficiente una generica affermazione, ma è necessaria una prova rigorosa e dettagliata, che consenta al giudice di verificare concretamente l’eventuale superamento del tasso soglia.
Avv. Sara Pampalone
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