Accesso al Fondo di Garanzia PMI e sospensione della valutazione del merito creditizio: prospettive e impatto sugli Npls
Officium NPL

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N. 16/2022

Con comunicato stampa del 4 maggio 2022 il ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono 2.694.217 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 3 maggio 2022 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 242,9 miliardi di euro.

Un dato assolutamente confortante per i soggetti finanziatori che si troveranno, nel caso di stato di insolvenza dei soggetti finanziati, una garanzia sicuramente più solida rispetto alle garanzia personali comunemente prestate (vista anche la problematica ultimamente rilevata dalla Suprema Corte di Cassazione – sentenza SSU n. 41994/2021 del 30/12/2021 – rispetto alle fideiussioni omnibus conformi lo schema ABI).

È doveroso precisare che il Fondo di Garanzia per le PMI è appunto uno strumento con il quale lo Stato italino e l’UE affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere a prestiti e finanziamenti, concedendo una garanzia pubblica sulle operazioni finaiziarie.

Il decreto “Cura Italia” (DL n. 18 del 17/03/2020) ha previsto nuove regole che hanno potenziato il Fondo di Garanzia; regole “speciali” che sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 dalla Legge di Bilancio 2022.

Forse, anzi sicuramente, la novità più rilevante è rappresentata dalla sospensione della valutazione del merito creditizio.

Grazie alle disposizioni “straordinarie”, la valutazione del merito  creditizio di tutti i soggetti beneficiari, ammessi da parte del gestore del fondo, è sospesa.

Addirittura per le operazioni fino a 30.000 euro è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo. Ciò comporta che i soggetti richiedenti (banche, confidi, ecc.) erogano i finanziamenti prima della delibera della garanzia.

E’ di tutta evidenza che tali agevolazioni (osserverei per tutti i soggetti conivolti nelle operazioni di finanziamento, in primis gli istitui di credito) non possono aver durata indeterminata.

A decorrere dal 1 luglio 2022 e fino a dicembre 2022 è previsto che il Fondo continui ad operare in un regime intermedio, non essendo ancora nota – al momento – la disciplina comunitaria chè sarà vigente nel secondo semestre del 2022. Si è disposto quindi un regime del Fondo che garantisca, da un lato, la graduale uscita dal regime emergenziale e un ritorno alla normale operatività, e, dall’altro, risorse sufficenti a coprire l’oeratività del fondo per tutto il 2022.

Obiettivo del presente contributo è mettere in evidenza il numero di operazioni garantite dal Fondo accolte nel periodo pandemico: al 4 maggio 2022 sono state accolte 2.671.522 operazioni, di cui 2.651.088 ai sensi del DL “Cura Italia”.

Numeri alla mano, è evidente che l’accesso al credito è stato fortemente agevolato da questa semplificazione della procedura per l’ottenimento della garanzia.

Ci si domanda se tutti questi soggetti, che hanno potuto accedere ai finanziamenti in virtù del rilascio di una garazia in forma semplificata, siano poi effettivamente in grado di far fronte alle future scadenze in regime “ordinario”.

Il dubbio che sorge alla scrivente è se post pandemia vi sarà una remediation da parte dell’istituto finanziatore e del Fondo di garanzia nella valutazione del merito creditizio (“anestetizzato” nel periodo emergenziale) per tutti i finanziamenti concessi. E se dunque ne conseguirà un passaggio a sofferenza in tutti quei casi si valuti che l’impresa o il professionista, in prima battuta valutato meritevole, in realtà non lo sia.

Gli Isituti di credito si troverebbero in una situazione in cui, per poter escutere la garanzie – verosimilmente non tutte a prima richiesta – sarà probabilmente necessario l’avvio delle azioni legali di recupero del credito. Ciò significa che appare non peregrino immaginare un nuovo flusso di Npls “anestetizzato” dalle moratorie/facilitazioni del periodo pandemico.

L’aspetto positivo è che di tale normativa ne benificeranno i soggetti finanziatori i quali, nel caso di deterioramento dei crediti concessi, si ritroveranno come garante un soggetto assolutamente capiente, quindi con possibilià di rientro dell’esposizione debitoria maggiori rispetto al passato.

Dott.ssa Giorgia Libutti

(riproduzione riservata)

 
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PUBBLICATO IL

09 / 05 / 2022

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