N. 8/2021
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 24157 del 30 Ottobre 2020, torna ancora una volta ad affrontare la tematica dell’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento, ribadendo che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha evidenziato come il credito escluso dal passivo fallimentare derivasse da decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione prima del fallimento e come la richiesta di concessione di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. fosse stata depositata prima della pronuncia di fallimento.
A dire del ricorrente, inoltre, sussisterebbe il diritto del creditore ipotecario al rimborso dei costi di iscrizione anche nel caso in cui l’ipoteca non si sia consolidata.
La Corte di Cassazione, mediante la cennata ordinanza, ha ritenuto i motivi infondati e ha rigettato il ricorso.
In particolare, in ordine alla prima tematica, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., non è sufficiente all’ammissione al passivo fallimentare (ex multis Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112, Cass., ord. 3 ottobre 2018, n. 21583, Cass., ord. 16 settembre 2019, n. 23023).
Quanto alla mancata ammissione delle spese sostenute per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, i giudicanti si sono attenuti al principio secondo cui “nel momento in cui non è opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, neppure le relative spese possono essere ammesse, avendo questa Corte già affermato che, ove sia mancato il decreto ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento, resta inopponibile anche l’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al decreto provvisoriamente esecutivo ed il creditore non può ottenere l’ammissione al passivo per il credito costituito dalla spese sopportate per il giudizio monitorio e per l’iscrizione dell’ipoteca” (così, fra le altre, Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650, Cass. 1 aprile 2005, n. 6918, Cass. 5 novembre 2010, n. 22549).
Alla luce di quanto sopra chiarito, appare evidente che l’opponibilità alla procedura fallimentare del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto ante fallimento, è comunque subordinata alla emissione del decreto di esecutività reso in data antecedente a quella di avvenuta dichiarazione di insolvenza: a nulla rileva nemmeno la provata circostanza che l’istanza ex art. 647 c.c. sia stata depositata in data antecedente l’apertura della procedura, ma solo successivamente concessa.
Avv. Federica Tarantino
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