Applicazione del principio di proporzionalità ai fini della valutazione di abusività di una clausola di scadenza anticipata in un contratto di credito al consumo
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N. 40/2023

Applicazione del principio di proporzionalità ai fini della valutazione di abusività di una clausola di scadenza anticipata in un contratto di credito al consumo

CGUE, Sez. IV, 9 novembre 2023, C598/21, Pres. Lycourgos, Rel. Spineanu-Matei

Con la sentenza n. C-598/21 del 09.11.2023 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato alcuni principi di diritto in ordine all’applicazione del principio di proporzionalità ai fini della valutazione di abusività di una clausola di scadenza anticipata in un contratto di credito al consumo.

Nella causa oggetto della presente disamina, la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della stessa, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Il caso, avvenuto in Slovacchia, riguardava un Istituto di credito che aveva concesso a due clienti un credito al consumo, rimborsabile in 20 anni. I clienti avevano offerto in garanzia la loro abitazione familiare. A seguito di un ritardo di pagamento di tre mesi per un importo di circa 1000 euro, avvenuto durante il primo anno del contratto, la banca aveva fatto valere una clausola di scadenza anticipata del termine, che le consentiva di esigere il rimborso anticipato della totalità del saldo restante dovuto e di avviare la vendita all’asta extra-giudiziale dell’abitazione familiare.

I debitori, però, avevano chiesto al Giudice slovacco di sospendere tale vendita all’asta che, secondo la propria interpretazione, violava i loro diritti di consumatori. Il diritto slovacco, infatti, consente di applicare la clausola di scadenza anticipata del termine quando il debitore è in ritardo di tre mesi sui pagamenti e il creditore ha rispettato un termine di preavviso supplementare di 15 giorni ma, allo stesso tempo, il Giudice non ha l’obbligo di controllare la proporzionalità di tale clausola in funzione della gravità della violazione degli obblighi del consumatore rispetto all’importo e alla durata del credito.

Il Giudice slovacco, quindi, si era premurato di richiede alla Corte di Giustizia se un controllo giurisdizionale di questo tipo sia doveroso e compatibile con il diritto dell’Unione.

La Corte, con il proprio provvedimento, ha dichiarato che il controllo giurisdizionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola deve comprendere il controllo della sua proporzionalità. La clausola di scadenza anticipata rientra, dunque, nell’ambito di applicazione della direttiva sulle clausole abusive.

Il citato controllo comprende un esame, in primo luogo dell’entità dell’inadempimento da parte del consumatore ed anche dei suoi obblighi contrattuali (considerando, in particolare, l’importo delle rate che non sono state onorate rispetto all’importo totale del credito e alla durata del contratto). Il Giudice investito della controversia, inoltre, deve considerare l’entità delle conseguenze derivanti dall’espropriazione del bene e dall’allontanamento del proprietario dall’abitazione che costituisce – in molti casi – la residenza principale dello stesso, poiché il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale.

Qualora il giudice giunga alla conclusione che la clausola è abusiva, deve disapplicarla.

In sintesi, la Corte di Giustizia ha ritenuto che viola il regime europeo sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la normativa nazionale che non imponga al Giudice di valutare la proporzionalità della facoltà per il professionista (ad esempio la Banca) di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola. Tale proporzionalità riguarda in particolare l’entità dell’inadempimento del consumatore ed i suoi obblighi contrattuali quali, come detto, l’importo delle rate non onorate rispetto all’importo totale del credito ed alla durata del contratto e la riconosciuta possibilità per il professionista di procedere al recupero delle somme dovute attraverso la vendita extragiudiziaria dell’abitazione familiare del consumatore.

Avv. Paolo Savastio

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

02 / 12 / 2023

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