N. 11/2022
Il correntista che agisce in danno della Banca proponendo domanda di ripetizione di indebito ha l’onere di produrre in giudizio la serie completa degli estratti conto del rapporto. In mancanza, va pronunciata sentenza di rigetto, non avendo assolto l’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.
Incombe dunque sul cliente attore l’onere di produrre la serie ininterrotta di estratti conto, a partire dall’inizio del rapporto, in assenza dei quali è impossibile procedere all’accertamento di un saldo diverso da quello risultante allo stato attuale.
Questi i principi posti alla base della sentenza n. 258 del 26.01.2022 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia.
La Corte d’Appello veneziana, con la pronuncia in commento, si è uniformata all’indirizzo inaugurato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11543/2019 riguardante proprio il riparto dell’onere della prova nei giudizi civili che coinvolgono i soggetti titolari di rapporti di conto corrente.
L’impatto della suddetta pronuncia è stato notevole poiché ha specificato, con auspicata e inedita chiarezza, quali prove il correntista debba fornire al fine di agire o resistere in giudizio contro il proprio istituto di credito.
In via generale, si rammenta che in tema di onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., chiunque voglia far valere o negare l’esistenza di un diritto deve fornire prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
In particolare, nel caso che ci occupa il correntista che intenda far valere l’invalidità delle clausole contrattuali deve essere in grado di dimostrare la fondatezza delle somme che richiede in restituzione; in caso contrario, laddove quest’ultimo, pur adducendo (fondatamente) la violazione di un diritto, non riesca a fornire elementi utili per dimostrare l’esistenza dei pagamenti illegittimi, incorrerà nel rigetto della domanda.
Ciò in quanto l’eventuale mancata produzione degli estratti conto non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, né tantomeno di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi.
Nel caso esaminato, la Corte D’Appello di Venezia non ha quindi considerato accoglibile la domanda di restituzione vista la carenza probatoria della stessa, in quanto gli estratti conto depositati, parziali, non avevano permesso di ricostruire e determinare il quantum del denaro addebitato a carico della società cliente.
Avv. Enrico Maria Tessitore
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