N. 39/2021
Con la sentenza n. 33594 dell’11 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di domanda di concordato preventivo depositata in applicazione dell’art. 161, sesto comma, L.F., le scritture contabili che l’imprenditore è obbligato per legge a tenere debbono da lui essere poste a disposizione del Tribunale e del commissario giudiziale eventualmente nominato.
Ciò in applicazione del ridetto sesto comma solo dopo l’assegnazione giudiziale di termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e dei documenti di cui al secondo e terzo comma del medesimo art. 161 L.F.
In difetto di tale deposito, il S.C. ritiene che la domanda di concordato preventivo “in bianco” potrà essere dichiarata inammissibile.
Infatti anche l’imprenditore, persona fisica, che presenta la domanda di cui all’art. 161, sesto comma L.F., deve depositare i documenti contabili relativi agli ultimi tre esercizi, da lui redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con particolare riferimento all’osservanza dei principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis cod. civ..
In parte motiva, la Corte precisa che l’”imprenditore” a mente dell’art. 161 VII comma L.F., “può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (…) riservandosi di presentare la proposta il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal Giudice”.
Invero, sussiste il diritto dell’imprenditore alla concessione, da parte del tribunale, del termine di cui al decimo comma dell’art. 161 L.F. quando nei suoi confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento solo se il suo ricorso non sia qualificabile in termini di abuso del diritto all’azione ed egli abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, i documenti specificamente indicati dal sesto comma dello stesso art. 161 L.F.
Avv. Giangiacomo Ciceri
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