N. 23/2023
Cassazione Civile, Sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5921 – Pres. Rubino, Rel. Condello
Con Ordinanza n. 5921 del 27 febbraio 2023, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulle caratteristiche che deve avere il contratto di mutuo per valere come titolo esecutivo, riaffermando alcuni importanti principi.
Secondo la Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilita’ giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 3, 05/03/2020, n. 6174).
In particolare, nella decisione in esame, la Corte, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo e’ un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che e’ elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilita’ giuridica della somma mutuata.
In un contesto in cui si assiste ad una progressiva dematerializzazione dei valori materiali, pertanto, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilita’ materiale del denaro l’acquisizione della disponibilita’ giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilita’ delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
E cio’ in conformita’ al principio di diritto per il quale “il conseguimento della giuridica disponibilita’ della somma mutuata da parte del mutuatario puo’ ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilita’ in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da’ al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo”.
Tuttavia – prosegue la Corte – “ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benche’ risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sara’ necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (Cass., sez. 3, 28/12/2021, n. 41791).
Nel caso sottoposto alla Corte, alla stregua dell’accertamento di fatto operato dai Tribunale e avallato dalla Corte d’appello, il contratto di mutuo azionato dal ricorrente, stipulato in forma pubblica notarile, non prevedeva l’erogazione contestuale delle somme e non puo’, pertanto, valere come titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 c.p.c.
Due, in conclusione, i principi enunciati dalla Cassazione in tema di validità ed efficacia quale titolo esecutivo del contratto di mutuo.
Da un lato, la Suprema Corte ha chiarito che la consegna materiale del denaro non è l’unico elemento costitutivo del contratto, e che la disponibilità giuridica della somma mutuata è altrettanto importante e sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo.
Dall’altro, con riferimento alla efficacia esecutiva del contratto di mutuo, la Corte ha affermato che un atto pubblico notarile che documenti un credito futuro ed eventuale deve essere supportato da fatti successivi ed eventuali documentati con un atto pubblico (o una scrittura privata autenticata) per essere considerato valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e quindi efficace ai fini dell’esecuzione.
Avv. Elena Marino
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