N. 32/2021
In tema di cessione del credito, è ormai tralatizia la questione – corroborata da decisioni di alcune corti di merito – secondo cui non sarebbe sufficiente la pubblicazione ex art. 58 T.u.b. per provare in maniera idonea: sia la cessione del credito sia la titolarità di quest’ultimo in capo al cessionario.
Lo scorso aprile è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha precisato in maniera molto circostanziata, come la pubblicazione ex art. 58 T.u.b. assolve a molteplici fini che non siano solo quelli di esonero dalla notifica dal cessionario al ceduto ex art. 1264 c.c. (sentenza n. 10200/21).
Nella parte motiva della pronuncia, il S.C. ricorda come la pubblicazione in G.U. dispensa la cessionaria dall’onere sopra indicato e gli effetti di tale adempimento si riverberano pure rispetto ai profili del perfezionamento della cessione, alla prova della stessa ed all’opponibilità dell’operazione al debitore ceduto.
Tali elementi sottendono ad una interessante cornice giuridica: la Corte ribadisce che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cesione avvenga con documentazione duccessiva alla pubblicazione in G.U., ovvero nel corso del giudizio”.
Si deve quindi ritenere che, anche laddove litigiose controparti contestassero la titolarità del cessionario, quest’ultimo potrebbe dimostrare la ridetta titolarità ricorrendo ad una dichiarazione proveniente dalla cedente e producibile anche in corso di un eventuale giudizio, pure in grado di Appello (vd. Cass., SS.UU., n.10790/2017).
Sia concesso peraltro di osservare come, a ben vedere, le controparti cedute – specialmente con riferimento a crediti di natura bancaria – vengono usualmente notiziate dalla società cessionaria/Spv – mediante “wellcome letter” recapitare a mezzo raccomandata a/r.
Alla luce di quanto suesposto, appare quindi ormai un’eccezione priva di particolare pregio eccepire la mancanza di notiziazione di cessione nonché la titolarità del rapporto di credito al cessionario.
E’ di altrettanta evidenza come, nel caso in parola, potrebbe astrattamente sussistere anche la mancanza di buona fede del debitore e/o controparte contrattuale, la quale (volutamente o meno) risulterebbe ignorare tale tipologia di comunicazioni lasciandole, ad esempio, in giacenza postale.
In definitiva, crea perplessità la circostanza per la quale una norma creata ad hoc per facilitare efficienza ed efficacia di talune comunicazioni (cessione e titolarità credito art. 58 T.u.b.), venga (scientemente o meno) gravata da accezioni che ne snaturano completamente la ratio creando contenzioso ben evitabile.
Avv. Giangiacomo Ciceri
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