Clausola a prima richiesta e fideiussione: sufficiente la richiesta extragiudiziale
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N. 7/2025

Clausola a prima richiesta e fideiussione: sufficiente la richiesta extragiudiziale

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179

In tema di fideiussione bancaria la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5179 del 27 febbraio 2025 (Pres. L.A. Scarano, Rel. F. Fiecconi), si è pronunciata sulla concorrenza tra clausola a prima richiesta e la decadenza prevista nell’art. 1957 c.c., qualora sia dichiarata la nullità parziale della clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. perché conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale dall’Autorità Garante.

Secondo la Suprema Corte «in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell’art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine semestrale sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale», potendo l’impedimento della decadenza prevista dalla norma realizzarsi anche mediante una mera iniziativa stragiudiziale.

La Suprema Corte, sul punto, chiarisce che «ove l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall’autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l’impedimento della decadenza si determina anche solo con un’attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un’azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta»

Nel caso di specie, alla luce del suddetto principio, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale, dopo aver ritenuto fondata l’eccezione di nullità parziale della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., e riqualificato il negozio come un contratto autonomo di garanzia, ha ritenuto che la presenza di una clausola “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all’art. 1957 c.c., comporta il venir meno dell’obbligo di esperire un’azione giudiziale essendo sufficiente una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante. 

Tale interpretazione appare condivisibile e si fonda sul principio per cui vi sarebbe una palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale diretta ad imporre al garante l’adempimento dell’obbligazione di garanzia “a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni” possa poi essere subordinata all’esercizio di un’azione in giudizio.

Avv. Elena Marino

(riproduzione riservata)

 

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PUBBLICATO IL

07 / 04 / 2025

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