N. 24/2023
Commento all’ordinanza del 16 maggio 2023 n. 13376/2023 della Corte di Cassazione
Con la recente ordinanza della Corte di Cassazione dell’8 marzo-16 maggio 2023, n. 13376/2023, la Suprema Corte rileva che la proposizione in via autonoma d’una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest’ultimo, la quale è accordata dall’art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudi-zio di appello.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte trae origine dalla proposizione di querela di falso, in via autonoma, dell’appellante, il quale sosteneva che la sottoscrizione in calce al con-tratto di fideiussione fosse falsa. Questione, tuttavia, già affrontata in primo grado, dove la CTU disposta dal Tribunale confermava l’autenticità della firma da cui conseguiva il rigetto dell’opposizione.
Il soccombente proponeva appello, ribadendo la natura apocrifa della firma, la Corte D’Appello disponeva la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. a mente del quale “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controver-sia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Il suddetto provvedimento è impugnabile solo con l’istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sollevato regolarmente dal creditore e dalla società cessionaria, invocando la nul-lità dell’ordinanza che disponeva la sospensione. Il creditore sosteneva che la Corte d’Appello “avrebbe dovuto ritenere “pregiudicante” il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e “pregiudicato” il giudizio di falso”. Pertanto, il giudice di merito non avrebbe dovuto sospende-re il primo in attesa della definizione del secondo.
La Corte di Cassazione ha coordinato le disposizioni degli arti 221 c.p.c. co.1 e 335 c.p.c. sta-tuendo che la parte può scegliere di proporre l’azione nel corso del giudizio o in via autonoma ma, in tale ultima ipotesi, perde il beneficio della sospensione.
La Suprema infatti considera errata la statuizione con cui è stata disposta la sospensione del giudizio di appello.
Risulta, seconda la stessa, mal interpretata la norma di cui all’art. 355 c.p.c. a mente della quale “nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento im-pugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tri-bunale”.
L’art. 355 c.p.c., risulta non essere suscettibile di interpretazione estensiva, la norma prevede che la sospensione operi solo qualora la querela di falso sia proposta “nel giudizio di appello”, pertanto, la sospensione è consentita solo nel caso di querela di falso in via incidentale.
Al contrario, nell’ipotesi in cui venga incardinato prima il giudizio di merito e né in primo né in secondo grado la parte proponga la querela di falso in via incidentale «resta esclusa la possibili-tà di sospendere il suddetto giudizio di merito sol perché una delle parti abbia introdotto in via autonoma un giudizio di falso».
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ordinando la prosecuzione del processo, rilevando come il giudice di merito abbia sospeso il giudizio al di fuori dell’ipotesi consentita dall’art. 355 c.p.c, in base al principio di diritto per cui la Cassazione rileva come il giudice di merito abbia sospeso il giudizio al di fuori dall’ipotesi consentita dall’art. 355 c.p.c.
Dunque, il ricorso è stato accolto ed è stata ordinata la prosecuzione del processo in base prin-cipio di diritto per cui la sospensione del giudizio d’appello è ammissibile solo in caso di propo-sizione della querela in via incidentale.
Dott.ssa Giulia Rizzetto
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