Confermata la validità del contratto di mutuo con deposito cauzionale come titolo esecutivo
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N. 2/2025

Confermata la validità del contratto di mutuo con deposito cauzionale come titolo esecutivo

Nota a Tribunale di Cuneo, decreto del 12 dicembre 2024

Con decreto del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Cuneo ha ribadito un principio fondamentale in materia di mutuo: per il perfezionamento del contratto non è necessaria la consegna materiale del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica. Questo avviene quando la banca mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, determinando così l’uscita della somma dal patrimonio della banca e l’ingresso in quello del mutuatario.

Il caso in questione riguardava un reclamo proposto dal debitore esecutato contro il rigetto del ricorso ex art. 615 c.p.c., in cui si chiedeva la sospensione della procedura esecutiva per difetto di legittimazione attiva del creditore procedente e per mancanza di un valido titolo esecutivo. Il debitore sosteneva che il mutuo fosse “condizionato” e quindi non idoneo a costituire un valido titolo esecutivo.

Il Giudice ha ritenuto infondato il reclamo, aderendo alla pregressa giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituiscono effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme è versata su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi contrattuali.

La decisione si pone in aperto contrasto con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, con sentenza n. 12007 del 5 maggio 2024, ha affermato sul punto che se una banca concede una somma a mutuo e questa viene immediatamente restituita dal mutuatario alla banca stessa con l’intesa che sarà svincolata solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto di mutuo non costituisce da solo un titolo esecutivo e che, in tali casi, è necessario un ulteriore atto – pubblico o scrittura privata autenticata – che attesti l’effettivo svincolo della somma in favore del mutuatario.

E, in attesa che le Sezioni Unite risolvano la questione di diritto (rimessa loro dal Primo Presidente su ordinanza  di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Siracusa del 31 luglio 2024), essa si somma ad altre di medesimo tenore (cfr. Tribunale di Catania, ord. 30 maggio 2024; Tribunale di Siena, ord. 13 giugno 2024; Tribunale di Latina, ord. 21 ottobre 2024).

Avv. Valeria Denitto

(riproduzione riservata)

 

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PUBBLICATO IL

24 / 01 / 2025

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