Contratti bancari senza data certa? Non è esclusa l’esistenza del rapporto contrattuale.
avv. Giangiacomo Ciceri

avv. Giangiacomo Ciceri

Si occupa di diritto civile, bancario e fallimentare con particolare focus sulla gestione di crediti non performing secured, unsecured.

N. 21/2022

Con la recentissima sentenza in commento, il Tribunale di Siracusa si pronuncia in ambito concorsuale in un giudizio di opposizione allo stato passivo ove, fra l’altro, si disquisiva in merito all’opponibilità al fallimento delle clausole contrattuali del conto corrente in assenza di data certa del negozio.

In questa sede, preme segnalare la parte motiva con cui il Tribunale, in assenza della richiamata attestazione ed inserendosi in un solco giurisprudenziale già tracciato, ammette l’esistenza del contratto in parola.

Il Giudice siracusano ribadisce infatti che la mancanza di data certa in ordine alla documentazione contrattuale prodotta in sede di accertamento del passivo comporta unicamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali recepite in contratto, con la conseguenza che le predette clausole non possono essere considerate ai fini della regolamentazione del rapporto.

Detta mancanza non esclude, però, l’esistenza del negozio, la cui prova è questione distinta da quella riguardante l’opponibilità delle clausole (Trib. Siracusa, 12.05.2022).

Ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda, anche in assenza di una domanda restitutoria subordinata fondata sull’art. 2033 c.c..

In tema di data certa, è noto che la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritanuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. n. 23281/2017).

La mancanza di tale attestazione non esclude tuttavia l’esistenza del rapporto contrattuale la cui prova è oggetto ben distinto dall’eventuale valutazione in punto opponibilità (: nel giudizio de quo) delle clausole negoziali ivi contenute.

A tale ultimo riguardo infatti, laddove voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito  – ove sia dedotto un fatto diverso da quelli elencati ex art. 2704 c.c. – ha il compito di valutarne caso per caso la sussistenza e l’idoneità a conferire certezza alla data del documento, con il linmimte del carattere obiettivo del fatto (così anche Cass. Civ. n. 2299/20212).

La statuizione in commento porta quindi nuova linfa al consolidato orientamento giurisprudenziale, che consente al creditore di ritenere provato il rapporto negoziale pur in assenza della datacertazione.

Avv. Giangiacomo Ciceri

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Giangiacomo Ciceri

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Si occupa di diritto civile, bancario e fallimentare con particolare focus sulla gestione di crediti non performing secured, unsecured.

PUBBLICATO IL

13 / 06 / 2022

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