Direttiva UE 2021/2167: quali norme per i gestori e acquirenti di portafogli NPLs?
Officium NPL

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N. 1/2022

L’8 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti i cui Stati Membri recepiranno entro il 29 dicembre 2023.

Obiettivo di tale Direttiva è la creazione di efficienti e trasparenti mercati secondari, con lo scopo così di trovare una soluzione al problemi dei NPL.

A tal fine viene ritenuta centrale la rimozione dei vincoli che si frappongono, a livello dei singoli stati mebri, al trasferimento di NPL dalle banche ad altri soggetti e la semplificazione e armonizzazione dei requisiti di accesso e di operatività per i soggetti che prestano attività di gestione dei crediti.
Le barriere di accesso al mercato dei NPL da parte di investitori non bancari vengono ritenute la causa della scarsità di domanda e la debolezza di concorrenza che oggi il mercato evidenzierebbe. Un fattore che viene ulteriormente ritenuto scoraggiante per l’accesso di nuovi investitori al mercato europeo dei NPL viene indivudato nell’assenza di un mercato sviluppato di “gestori di crediti”.
L’apertura di un mercato europeo dei NPLs e delle attività di gestione dei crediti viene ritenuto un obiettivo prioritario per dare efficienza e trasparenza ad esso nonchè per consentire il raggiungimento di economie di scala, incentivare la competizione, aumentare i volumi di trasazioni ed abbattere i costi delle attività di gestione dei crediti.

Esaminando più nel dettaglio la Direttiva si deve chiarire cosa si intende per gestore di crediti e in questo l’art. 3 è molto chiaro definendo come “gestore di crediti una persona giuridica che, nel quadro della sua attività d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività di gestione dei crediti”.
Prendendo in esame l’ambito di applicazione di tale Direttiva il Titolo I chiarisce come essa si applichi agli acquirenti e ai gestori di NPL di origine e/o natura bancaria, prescindendo del tutto dalla qualità e dallo status del debitore. Il passo successivo è la creazione di un doppio regime posto che per ogni altro credito di natura diversa da quella deteriorata e/o di origine diversa da quella bancaria permarrebbe vigente l’attuale e diverso sistema di riserve e regole disciplinari.

Il Titolo II definisce, invece, un quadro regolamentare uniforme applicabile ai gestori di crediti. Viene previsto un regime autorizzativo che richiede requisiti di professionalità e onorabilità in capo ad esponenti aziendali o detentori di partecipazioni qualificate, nonché presidi organizzativi, quale, in particolare, quello finalizzato all’applicazione di una politica adeguata a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria.
Specifiche regole sono previste in merito alla forma e al contenuto del contratto di gestione del credito che deve essere stipulato tra un gestore o un acquirente, dandosi luogo così ad una vera e propria tipizzazione di questo modello negoziale. Ad esempio, tale contratto deve contenere una descrizione dettagliata delle attività di gestione dei crediti, il livello di remunerazione o le modalità di calcolo, la misura in cui il gestore può rappresentare l’acquirente.
Per concludere, vedremo nei prossimi mesi come gli operatori del settore si sensibilizeranno rispetto a tali innovazioni, che hanno tutta l’aria di essere parametri ESG applicabili in ambito NPLs.

Dott.ssa Giorgia Libutti
(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

10 / 01 / 2022

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