N. 6/2025
Esdebitazione e condanna per reati connessi all’attività di impresa
Nota a Cass. civ., Sez. Iª, sentenza 2 febbraio 2025, n. 2461
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha deciso sul ricorso proposto da un ex socio accomandatario di una società fallita, il quale aveva richiesto l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 l.fall. al Tribunale di Bolzano, che, ritenendo che la condanna per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali fosse di ostacolo all’accesso al beneficio, in assenza di riabilitazione penale ex art. 178 c.p., aveva rigettato la relativa istanza.
La Corte d’Appello di Trento, investita del reclamo, aveva confermato la decisione del Tribunale con pronuncia impugnata dinanzi al Giudice di legittimità laddove, in violazione di legge e falsa applicazione dell’art 142, comma 1, n. 6, l.fall. aveva escluso dal beneficio dell’esdebitazione le misure alternative di pari effetto alla riabilitazione, quali l’affidamento in prova con esito positivo, malgrado l’equivalenza quoad effectum fra i due istituti, in ragione del fatto che nell’affidamento in prova manca il decorso dei tre anni durante i quali il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
A parere della difesa del ricorrente, la Corte d’Appello, in questo modo, non aveva considerato che, mentre nella riabilitazione l’estinzione della pena e degli effetti penali consegue al decorso dei tre anni, nell’affidamento in prova i medesimi effetti derivano dall’esito positivo, cosicché le due misure raggiungono gli stessi effetti e lo stesso risultato.
Sempre secondo il ricorrente, l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali da egli ottenuto era giuridicamente equiparabile alla riabilitazione penale ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione.
Di parere opposto, invece, è stata la Corte di Cassazione, secondo la quale la legge fallimentare si esprime al singolare facendo riferimento a uno specifico istituto penalistico – riabilitazione –, utilizzando, per di più, un’espressione – intervenuta – che evoca proprio lo specifico procedimento all’esito del quale la riabilitazione viene pronunciata, di conseguenza l’affidamento in prova pur avendo effetti estintivi per altri istituti, non può essere considerato equipollente alla riabilitazione in materia fallimentare.
In presenza di una disposizione normativa “chiusa” che compie un rinvio espresso e formale agli artt. 178 e 179 c.p., tali caratteristiche della norma fallimentare impediscono di procedere altresì ad una sua interpretazione nei termini estensivi prospettati dal ricorrente, per tali motivi il ricorso veniva rigettato.
Di qui il rigetto del ricorso e l’espressione del seguente principio:
«il disposto dell’art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., laddove consente che l’esdebitazione operi, nonostante la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e altri compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione, prevede un’espressa deroga con riferimento proprio all’istituto regolato dagli artt. 178 e s. cod. pen., che non può essere interpretata estensivamente, così da ricomprendere anche l’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’art. 47, comma 12, l. 354/1975, stante la diversità di ratio e presupposti dei due istituti»
Avv. Antonino Sanzone
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