N. 17/2024
Esecuzione forzata: non costituisce titolo esecutivo il mutuo ipotecario con deposito cauzionale
Cass. Civ., Sez. IIIª, sentenza del 03.05.2024 n. 12007
Con sentenza, emessa e depositata in data 03 maggio 2024, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla vexata questio afferente l’idoneità del mutuo con deposito cauzionale a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., enunciando un principio di diritto difforme dal tradizionale consolidatosi in giurisprudenza, secondo il quale “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma”.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla notifica da parte di un servicer di un atto di precetto in danno di una società, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario originariamente stipulato dalla società intimata con l’istituto bancario, al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 119.079,64.
Ricevuta la notifica, l’intimata promuoveva giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc eccependo, tra l’altro, l’invalidità del contratto di mutuo condizionato quale titolo esecutivo.
L’opposizione veniva rigettata in sede di giudizio di primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio. Decisione, questa, che veniva, confermato dalla Corte d’Appello di Milano.
Parte soccombente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione investita della cognizione del ricorso proposto dalla società debitrice, ha ritenuto opportuno porre l’attenzione sul secondo motivo oggetto di censura – con il quale la società ricorrente ha contestato la sentenza del giudice di primo grado confermata dalla Corte di appello di Milano nella parte in cui ha ritenuto che “il contratto di mutuo costituisca valido titolo per l’esecuzione forzata nonostante che la somma mutuata sia stata trattenuta dalla stessa banca in un deposito infruttifero sino alla costituzione di idonea garanzia ipotecaria sull’immobile” – ripercorrendo i punti del percorso logico giuridico seguito della CdA di Milano, ovvero:
a) che il contratto di mutuo tra la banca mutuante e la società mutuataria si fosse regolarmente perfezionato con la messa a disposizione della somma mutuata in favore della seconda, non potendo ritenersi rilevante, in senso contrario, la circostanza che tale somma fosse stata successivamente depositata presso la stessa banca mutuataria, su un conto infruttifero vincolato all’ordine di quest’ultima;
b) che ciò fosse di per sé sufficiente affinché potesse riconoscersi efficacia di titolo esecutivo all’atto pubblico posto a base dell’atto di precetto opposto, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
Secondo i giudici di legittimità, la CdA di Milano – attesa la questione di diritto oggetto dell’opposizione – non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento del contratto di mutuo, dovendo, al contrario, valutare se, sulla base del rapporto negoziale fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento della somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall’art. 474 c.p.c., ovvero se l’eventuale obbligazione della mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato ricostruito come concluso.
In altri termini, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto:
- accertare quale soggetto avesse la effettiva disponibilità della somma di denaro al momento della conclusione dell’atto pubblico;
- laddove fosse emerso il trasferimento, mediante il deposito (irregolare), della somma mutuata in favore dalla Banca mutuante, concludere che la sussistenza dell’obbligazione di restituzione alla banca fosse subordinata al preventivo svincolo del deposito in suo favore;
- escludere – non emergendo dall’atto pubblico la circostanza di fatto dell’avvenuto svincolo – che il contratto notarile utilizzato come titolo esecutivo fosse, di per sé, tale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell’obbligazione azionata;
- verificare la presenza di atto integrativo che attestasse l’effettivo svincolo della somma mutuata in favore della società mutuataria, dotato anch’esso della necessaria forma richiesta dall’art. 474 c.p.c.;
- negare, in mancanza di detto atto integrativo, al contratto di mutuo condizionato valore di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per insussistenza di un’attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro.
In relazione al caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che dall’atto pubblico emergeva che la somma mutuata si trovava nella disponibilità della banca e non della mutuataria, che lo “svincolo” della somma depositata era stato subordinato al verificarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo (sostanzialmente, il consolidarsi della garanzia ipotecaria) e che, dunque, era richiesto un successivo atto volontario della Banca che determinasse il nuovo trasferimento della somma favore della parte mutuataria, affinché sorgesse l’obbligazione di restituzione di essa a carico di quest’ultima.
Tuttavia, alcuna verifica risulta essere stata eseguita circa la sussistenza di una quietanza (in forma pubblica o, almeno, in forma di scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.) attestante l’avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato, ciò al fine dell’idoneità del contratto di mutuo con deposito cauzionale quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Ragioni, queste, per le quali la Terza Sezione Civile ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando, in relazione alla sola censura accolta, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, con la pronuncia in commento potrebbe riaffermarsi in giurisprudenza il principio secondo il quale il mutuo con deposito cauzionale non costituisce titolo esecutivo, non determinando un’obbligazione restitutoria attuale in capo al mutuatario, essendo necessario un ulteriore atto stipulato secondo le forme richieste dall’art. 474 c.p.c. che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e che, conseguentemente, faccia sorgere in capo alla mutuataria l’obbligazione di restituzione di quella somma.
Avv. Angelica Schiavone
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