N. 24/2022
Estremamente interessante, in materia di esecuzioni immobiliari, la sentenza n. 600 del 2022 depositata il 10 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Mantova, confermando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario e da ritenersi di fatto consolidato, si è pronunciato in tema di tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, adempimento disciplinato dall’art. 557 c.p.c.
La sentenza su menzionata vuole definire le incertezze applicative sorte sul punto a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del D.Lgs n.132 del 12 settembre 2014.
Nel sistema antecedente, in effetti, gravava sull’Ufficiale Giudiziario – a seguito della notifica del pignoramento -l’onere di depositare immediatamente, presso la cancelleria del Tribunale competente, anche la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Al momento del deposito dell’atto di pignoramento, il cancelliere avrebbe poi dovuto formare il fascicolo dell’esecuzione.
Questo sistema ha subìto una sostanziale modifica, ed in effetti, oggi viene previsto che sia lo stesso creditore a dover depositare la nota di trascrizione con copia conforme del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento entro il termine di giorni quindici dalla consegna dell’atto di pignoramento.
Il Tribunale di Mantova, con la suindicata pronuncia, ha confermato il principio secondo cui il termine di quindici giorni a pena di inefficacia, disciplinato dall’art. 557, comma 3, c.p.c., ha carattere perentorio per tutti gli atti richiamati nel secondo comma, ad esclusione della nota di trascrizione che diversamente riveste valore meramente ordinatorio.
A ben vedere, la dicitura recata nel terzo comma dell’art. 557 c.p.c. non menziona la nota di trascrizione fra i documenti da depositare entro un certo termine, a pena di inammissibilità.
Non solo, il Tribunale ha disposto, uniformandosi in tal senso all’orientamento giurisprudenziale maggioritario della Suprema Corte (Cass.n12429/2008; Cass.n 7998/2015), che “il fatto stesso che esiste un terzo comma dell’art. 557 c.p.c, volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, conferma che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell’art. 557 c.p.c. rilevano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo. Se così non fosse, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l’inefficacia direttamente al comma secondo dell’art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati; e non vi sarebbe stata alcuna ragione per introdurre il terzo comma dell’art. 557 c.p.c, se tutti gli incombenti di cui al secondo comma del medesimo articolo fossero prescritti entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del processo”.
In conclusione, il tardivo deposito della trascrizione del pignoramento entro quindici giorni non determina, di per sè, ne’ l’inefficacia del pignoramento ne’ l’improcedibilità della procedura esecutiva.
Ne consegue che, il creditore al fine di mantenere inalterate le esigenze di economicità e ragionevole durata del processo, dovrà provvedere alla trascrizione del pignoramento entro e non oltre il deposito dell’istanza di vendita del bene immobiliare.
Avv. Ada Anselmo
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