N. 37/2021
Spesso viene eccepito che “il deposito della nota di trascrizione è stato effettuato oltre il termine di legge”. oppure che “al mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento nei termini previsti dall’art. 557 c.p.c. debba conseguire la perdita di efficacia del pignoramento”.L’art. 557 c.p.c., nel disciplinare il pignoramento, prevede che, dopo la notifica, l’ufficiale giudiziario consegni copia autentica dell’atto in uno alle note di trascrizione, alla conservatoria di competenza affinché provveda alla trascrizione dell’atto. Ai sensi del terzo comma, tale attività può essere espletata anche dal creditore procedente e, nella prassi, accade sempre più frequentemente.
Il predetto articolo distingue l’ipotesi in cui alla richiesta di trascrizione abbia provveduto l’ufficiale giudiziario dall’ipotesi in cui abbia provveduto il creditore procedente.
Nel primo caso la norma prevede che il creditore procedente provveda a depositare presso la cancelleria del competente tribunale la nota d’iscrizione a ruolo, le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro il termine di quindici giorni dalla data di consegna dell’atto.
Nel secondo caso, invece, stabilisce che il creditore provveda al deposito della nota appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il legislatore, in tale seconda ipotesi, ha dunque previsto la possibilità che il creditore depositi la nota di trascrizione in un momento successivo rispetto all’ordinario termine di quindici giorni.
La ratio di tale disposizione risiede nel fatto che, per l’espletamento di tale incombente, il creditore necessita dell’apporto di un terzo – il conservatore – il cui operato esula dal controllo del procedente, per tale ragione occorre interpretare la norma cercando di trarre da essa l’intenzione del legislatore, ai sensi dell’art 12 delle preleggi, attraverso il dato letterale ed il contesto in cui la stessa è stata inserita.
Sul punto, consolidata giurisprudenza afferma che “l’art. 567 c.p.c. prevede determinati termini prorogabili dal GE ed il cui mancato rispetto determina l’estinzione della procedura esecutiva esclusivamente per la produzione della certificazione ipotecaria e catastale e dell’eventuale certificazione notarile sostitutiva. La detta norma, pertanto, certamente non è applicabile in relazione al deposito di altri documenti, pur se necessari ai fini dell’utile procedibilità dell’azione esecutiva, quali il titolo esecutivo, la nota di trascrizione del pignoramento, la prova degli avvisi ai creditori iscritti ex art 498 c.p.c., il certificato di destinazione urbanistica” (Cass. sent 4543/2016).
La lettura congiunta delle sopra richiamate norme consente di ritenere, in maniera inequivocabile, che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione dell’atto di pignoramento.
In virtù di ciò deve escludersi l’esistenza di qualsiasi termine perentorio a carico del creditore procedente concernente l’incombente del deposito in cancelleria della nota di trascrizione in quanto, in tal caso, il codice non prevede alcun criterio temporale.
Infine, recente giurisprudenza ha precisato come “il mancato deposito della nota di trascrizione al momento dell’iscrizione a ruolo non è sanzionato con l’inefficacia del pignoramento. La nota di trascrizione può essere depositata anche in un momento successivo e, comunque, non oltre la pronuncia dell’ordinanza di vendita” (Trib. Di Torre Annunziata 15.1.19) e che “la trascrizione potrebbe essere ritardata dal creditore, non sancendo l’art. 555 c.p.c. alcun termine per compiere detta formalità” (Cass. 18758/2017, Cass. 7998/2015)”.
Avv. Alessandro Ciccarelli
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