Esecuzioni immobiliari: il termine di 5 giorni di cui all’art. 498 cpc non è perentorio, pertanto, la notifica tardiva non è causa di estinzione della procedura esecutiva.
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N.1/2023

Nel caso in cui sia incardinata una procedura esecutiva immobiliare il creditore procedente, a norma dell’art. 498 cpc., ha l’obbligo di notificare un avviso finalizzato a rendere edotti i creditori che hanno un diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri della pendenza della procedura medesima. L’avviso deve necessariamente contenere: l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il Giudice non potrà provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.
La ratio della norma deve individuarsi nella volontà dell’ordinamento di tutelare i creditori muniti di un privilegio sull’escussione del patrimonio del debitore, com’è ad esempio il creditore che abbia iscritto l’ipoteca volontaria di primo grado a garanzia della restituzione delle somme erogate alla sottoscrizione di un mutuo fondiario.
A seguito della vendita di un bene immobile nell’ambito di un procedimento esecutivo viene emesso il decreto di trasferimento con il quale la proprietà del cespite cauzionale viene trasferita a favore dell’aggiudicatario: da questo momento il vincolo del pignoramento esaurisce la funzione di cui all’art. 2910 cc e la soddisfazione dei creditori non è più garantita dal bene in sé ma dalla somma ricavata dalla sua liquidazione. È per questo che l’art. 586, I comma cpc, prevede che il decreto di trasferimento debba contenere l’ordine di cancellare le trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento.
Da quanto su espresso risulta evidente come l’art. 498 cpc abbia la funzione fondamentale di evitare che il diritto di prelazione dei creditori privilegiati venga irrimediabilmente compromesso.
Recentemente la giurisprudenza di merito si è espressa in merito all’art. 498, II comma cpc, secondo cui l’avviso ai creditori privilegiati dovrebbe essere notificato entro 5 giorni da pignoramento.
Nel caso di specie, un creditore ha impugnato tempestivamente l’ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva immobiliare, deducendo la natura non perentoria del termine ex art. 498 cpc.
Il Tribunale di Potenza con la sentenza n. 1303 del 1 dicembre 2022, esaminate le istanze delle parti, ha accolto il reclamo con revoca dell’ordinanza di estinzione, stabilendo che il mancato deposito dell’avviso di creditori iscritti entro il temine previsto dall’art. 498 cpc non determina alcuna decadenza in quanto non va considerato come termine perentorio, atteso che l’unica conseguenza prevista dalla norma è che finché esso non sia stato effettuato, il giudice non potrà provvedere sull’istanza di assegnazione o vendita, eventualmente fissando al creditore, ai sensi degli artt. 175 e 484 cpc, un termine per il deposito delle copie notificate dell’avviso.
Tale interpretazione risulta aderente alla ratio della disciplina, nonché alle esigenze di efficienza e di economicità processuale, infatti, l’estinzione di una procedura esecutiva a causa di un termine così stringente, finirebbe per generare non pochi danni ai creditori procedenti – nella maggioranza banche munite di titolo garantito da ipoteca volontaria di primo grado – i quali sarebbero costretti a riavviare l’intera esecuzione con aggravio di tempo e costi, e una notevole contrazione del proprio diritto di credito.

Avv. Vittorio Brogna
(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

09 / 01 / 2023

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