N. 25/2023
FALLIMENTO: il mancato rinnovo dell’ipoteca dopo l’ammissione al passivo non fa degradare il credito a chirografario
Nel presente articolo analizziamo un interessante decreto emesso dal Tribunale di Mantova in data 02.02.2018, avente ad oggetto una fattispecie di particolare interesse, originata dal mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, alla scadenza del ventennio.
Come noto, l’estinzione dell’efficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale dalla iscrizione (art. 2847 c.c.) non priva il creditore del proprio diritto di credito e non lo priva del diritto ad una nuova iscrizione dell’ipoteca (art. 2848 c.c.), ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente del proprio titolo di prelazione e relegarlo al rango di normale chirografario. Cass. civ. Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 2610
Nel caso di specie, il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, alla scadenza del ventennio, non può costituire ragione per la degradazione in chirografario del credito nel frattempo ammesso al passivo in privilegio, in quanto l’iscrizione del diritto di garanzia non è elemento costitutivo del credito ma semplicemente atto di opponibilità del proprio diritto rispetto a quello degli altri creditori.
Si ritiene opportuno soffermarsi sul seguente passaggio:
“Gli Ermellini hanno osservato, infatti, che l’iscrizione di ipoteca non è elemento costituivo del diritto di credito determinando, invece, solamente una sua efficacia relativa, da opporre rispetto agli altri creditori. Da ciò discende che la sua estinzione per mancato rinnovo non determina anche la sua estinzione come diritto. Il grado ipotecario, in conclusione, è rilevante ai fini del rapporto tra creditore e creditore e non tra creditore e debitore. Corte di Cassazione, terza sezione civile | 14.05.2012 | n.7498”
Posta tale premessa, il diritto di concorrere al riparto in via ipotecaria permarrebbe.
A sostegno di ciò, infatti, il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all’art. 96 l.fall., “se non impugnato, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria. Ne consegue che il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, né costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia fallimentare non opera l’istituto della prescrizione. È sufficiente all’apertura del fallimento, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l’iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura, riconoscendo a tale creditore, pertanto, il privilegio ipotecario di primo grado.” (Cass. 7570/2011).
Il ragionamento giuridico della Cassazione quindi, conferma che il potere processuale del creditore si consuma mediante la domanda di ammissione del credito, la quale determina un effetto INTERRUTTIVO PERMANENTE della prescrizione fino alla data del provvedimento di chiusura del processo esecutivo concorsuale. Lo stato passivo, una volta approvato è intangibile e la sua intrinseca efficacia di giudicato non ammette il riesame del credito in alcun modo, né tanto meno da parte del giudice delegato in sede di riparto. Il provvedimento di ammissione al passivo determina la creazione del GIUDICATO INTERNO con effetti endo-fallimentari permanenti dell’efficacia dell’iscrizione, che resta indiscussa ed indiscutibile sino alla fase della distribuzione dell’attivo nella quale la prelazione si realizza.
In conclusione, il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria attiene al solo profilo dell’efficacia e non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, tale per cui alcuna attività di rinnovo dell’ipoteca dovrà essere espletata da parte dei creditori ipotecari, successivamente all’ammissione al passivo.
Avv. Ada Anselmo
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