Fideiussione “a semplice richiesta scritta”: non si configura decadenza ex art. 1957 cc se il creditore formula tempestivamente la domanda di liquidazione
Officium NPL

Officium NPL

N. 36/2022

Nella sentenza n. 502 del 18.10.2022 vergata dal Giudice Daniele Moro del Tribunale di Cremona, venivano fissati alcuni principi relativi alle modalità di decadenza ex art. 1957 della fideiussione ABI.

Nella questione presa in esame dal Tribunale lombardo, tra le plurime eccezioni formulate dai fideiussori, venivano contestati:

– la clausola fideiussoria, nulla per violazione della disciplina antitrust, avendo contenuto analogo a quello presente nello schema ABI.

– la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria per non aver proposto giudizio, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, nei confronti della debitrice principale oltre che nei confronti dei fideiussori.

Sul punto, il Tribunale di Cremona, stante la nullità della clausola derogativa della disciplina di cui all’art.1957 c.c. (sulla base dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 41994/2021) e pur tuttavia avendo accertato che la banca non aveva agito giudizialmente nei confronti di nessuno dei debitori entro sei mesi dalla scadenza del credito, ha rigettato l’eccezione dei fideiussori.

Tale diniego è motivato, in quanto, la fideiussione conteneva la clausola che stabiliva l’obbligo dei fideiussori di corrispondere immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal garantito, inoltre la banca aveva richiesto per iscritto il pagamento ai fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Per le citate motivazioni il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli attori e li condannava alle spese, puntualizzando che:

“In una fideiussione omnibus, quand’anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) della L. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, pur tuttavia, se il fideiussore si è impegnato a pagare “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal soggetto garantito, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di proporre entro lo stesso termine un’azione giudiziale.

 […] Per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue “istanze” nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l’istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettante gli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.”

In particolare, tale pronuncia richiamava dei postulati già enunciati dal Supremo Consesso in alcune sentenze ormai risalenti nel tempo: “La clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l’effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria.” (Cass. civ., Sez. I, 01/07/1995, n. 7345) ed in senso analogo “La clausola di pagamento ‘a prima richiesta’ può essere apposta anche ad una fideiussione tipica. In questo caso, la clausola suddetta ha l’effetto di derogare parzialmente all’art. 1957 c.c., e consente al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l’adempimento al garante.” (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742).

In definitiva, con tale sentenza, il Tribunale di Cremona ha ribadito che, quando la fideiussione contiene una clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta“, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall’art.1957 c.c. è sufficiente che, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale il creditore formuli una richiesta scritta al debitore principale o al fideiussore, non essendo necessario che entro quel termine venga promossa anche un’azione giudiziaria.

Dott. Salvatore Bruno

(riproduzione riservata)

 

 

Officium NPL Officium NPL

Officium NPL Officium NPL

PUBBLICATO IL

31 / 10 / 2022

Interessante? Leggi altri articoli