N. 3/2025
Fideiussioni: l’art. 1957 c.c. non opera in caso di garanzia correlata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale
Con sentenza n. 1039 del 3 luglio 2024, la Corte di Appello di Ancona ha ribadito il principio secondo cui, quando la polizza fideiussoria è collegata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all’area di operatività dell’art. 1957 c.c.
Il Tribunale di Ancona pronunciandosi nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dagli eredi di uno dei fideiussori, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in ragione del saldo negativo di conto corrente intestato alla debitrice principale, garantita da fideiussione rilasciata da più soggetti.
Tale decisione veniva adottata nonostante gli eredi del garante defunto avessero sottoscritto il documento “conferma impegno fideiussione”, poiché secondo il Tribunale sussistevano plurimi motivi per escludere l’obbligazione dei medesimi.
La Banca creditrice formulava appello avverso la sentenza di revoca dell’ingiunzione, chiedendone l’integrale riforma e, tra le altre cose, il rigetto dell’eccezione di liberazione dei garanti ex art. 1957 c.c. ex adverso sollevata.
Gli eredi del de cuius si costituivano in giudizio, contestavano il gravame e chiedevano la riforma della sentenza impugnata, riproponendo anche motivi non esaminati dal giudice di prime cure.
La sentenza della Corte anconetana ha affrontato, fra le altre, l’eccezione di liberazione dei garanti per non aver il creditore proposto le proprie istanze nel termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c.
In merito, è noto che l’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Nella specie, la Corte d’Appello di Ancona, analizzata la clausola n. 5 dell’atto di garanzia in esame, a tenore della quale la banca è titolata “a far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, ha effermato che la Banca è dispensata dal dover escutere la garanzia entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, come previsto dall’art. 1957 c.c.
Ha reputato, infatti, il Collegio che l’interpretazione letterale e teleologica della stessa portano incontrovertibilmente ad affermare che l’obbligo di garanzia assunto dal dante causa degli appellati non sia stato correlato alla scadenza dell’obbligazione principale, bensì al suo integrale soddisfacimento. Così ricostruita la volontà delle parti, secondo la sentenza del giudice d’appello anconetano, non può che farsi applicazione nel caso di specie del consolidato principio di diritto per cui “allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all’area di operatività dell’art. 1957 c.c.”.
La limitazione di responsabilità fissata dall’art. 1957 c.c. può dunque essere implicitamente derogata attraverso l’impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l’adempimento dell’obbligazione principale, impegno che può desumersi dall’interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass. civ. n. 31569/2019).
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, in totale riforma della sentenza impugnata, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando le parti appellate a rifondere all’appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avv. Raffaella Caputo
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