N. 32/2022
Come noto, la fideiussione è il negozio giuridico in base al quale un soggetto, garantendo l’adempimento di un’obbligazione in capo ad altro soggetto, si obbliga nei confronti del creditore di quest’ultimo.
Si tratta, quindi, di una garanzia personale e, in ragione di ciò, il fideiussore garantisce l’obbligazione del debitore con tutto il suo patrimonio.
In tema di fideiussioni, occorre preliminarmente soffermare l’attenzione sui due diversi tipi di garanzie esistenti, ovverosia la fideiussione specifica e la fideiussione omnibus.
Orbene, senza dilungarci troppo, nella prima specie, la garanzia è limitata a un certo debito; mentre, nella seconda specie, si estende a tutti i debiti assunti o da assumersi con la banca, e ciò per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura.
Intorno a queste due specie, è venuto a crearsi un lungo dibattito originato dalla censura mossa dalla Banca d’Italia al modello ABI per violazione delle norme anticoncorrenziali (cfr. prov. n. 55/2005 Banca d’Italia), e proseguito fino ai giorni nostri anche in conseguenza della celeberrima sentenza emessa dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., n. 41994 del 30 dicembre 2021) con cui è stata affermata la nullità parziale delle clausole che riproducono il ridetto modello.
Occorre, dunque, chiedersi se quanto sopra sia valevole per entrambi i tipi di fideiussione o meno e, a tal riguardo, giova esaminare una recentissima sentenza emessa in data 29.7.2022 dal Tribunale di Brescia.
In particolare, il provvedimento reso dal Tribunale lombardo evidenzia come la nullità delle clausole in ragione della loro pattuizione in esecuzione di intese vietate non sia da ricondursi, semplicemente, alle stesse in quanto tali, ma occorre avere riguardo alla fattispecie contrattuale in cui vengono inserite, ossia in un contratto di fideiussione omnibus.
Ciò si basa sull’applicazione ragionata dei principi espressi nella sentenza della Corte di legittimità sopra richiamata.
Viene, infatti, in rilievo quanto stabilito con riferimento all’applicazione del rimedio invalidante anche per le clausole relative a fideiussioni sottoscritte in epoca antecedente al provvedimento n. 55/2005 e, soprattutto, il fatto che quanto sancito dalla Cassazione non permette in alcun modo di poter ricavare che le clausole di cui trattasi, quando inserite in uno schema contrattuale differente rispetto a quello delle fideiussioni omnibus, sia da considerarsi contra legem.
Avv. Filippo Furfaro
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